Il Comune ritira il bando, ma risarcisce il privato del danno da violazione del precetto di buona fede

La responsabilità precontrattuale è un concetto ormai ampiamente incardinato nella nostra cultura giuridica, segno della volontà di tutelare il più possibile le parti di un negozio anche in quella fase che precede la fine delle trattative e la stipulazione definitiva.
Ma è così anche quando una delle parti è la Pubblica Amministrazione?
La risposta è sì, e lo conferma una recentissima decisione delle Sezioni Unite che ripropone una questione affrontata dal Consiglio di Stato nel 2015.
La sentenza n. 13454/2017 ha riaffrontato il caso di una società privata la quale, a seguito del ritiro da parte del Comune di un bando di gara cui essa partecipava, aveva chiesto ed ottenuto prima dal TAR, poi dal Consiglio di Stato (sent. 857/2015), il risarcimento del 75% di quanto già fornito nella fase antecedente all’aggiudicazione definitiva (resa impossibile appunto dal ritiro del bando per carenza di fondi).
«Il caso di specie è connotato proprio dal rilievo che, successivamente all’aggiudicazione della gara all’odierna intimata, non si è mai giunti alla stipulazione del contratto. […] Pertanto, mancando il contratto d’appalto, perché mai stipulato, si è rimasti nella fase di quel procedimento ad evidenza pubblica connotato da una mera aggiudicazione seguita da annullamento in autotutela.» (SS.UU. 13454/2017)
In tale fase, sicuramente precontrattuale, una costante giurisprudenza insegna che ciò che deve guidare i comportamenti delle parti è la buona fede in tutte le sue forme, a tutela dell’affidamento che ciascuna ripone nell’altra: nel caso in specie, questo affidamento è stato infranto nel momento in cui l’amministrazione ha ritirato il bando perché i fondi erano risultati insufficienti. «In tale ipotesi, infatti, la responsabilità risale alla mancanza di vigilanza e coordinamento sugli impegni economici che l’amministrazione aveva assunto quando la procedura di evidenza pubblica era stata avviata, emettendo atti sulla cui legittimità aveva confidato il soggetto aggiudicatario» (SS.UU. cit.).
La Suprema Corte ha così confermato la decisione del Consiglio di Stato, ribadendo una volta per tutte un principio fondamentale: gli obblighi di buona fede che ricadono sui privati nella fase precontrattuale incombono senza dubbio anche sulla Pubblica Amministrazione, in particolar modo per il ruolo che riveste e per l’indiscutibile necessità di tutelare diritti ed interessi dei soggetti privati che con essa si rapportano.
Ed è importante che gli operatori del diritto ne prendano sempre più coscienza.