TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: IL GIUDICE NE ORDINA LA CANCELLAZIONE PER LA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI ANCHE SE ACCERTATA EX POST

IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE È STATO CHIAMATO A PRONUNCIARSI SULLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELLE TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI, ANCHE STORICHE, RIFERITE ALLA MISURA DI PREVENZIONE DEL SEQUESTRO COSÌ COME APPLICATA A SEGUITO DI RICHIESTA DELLA PROCURA IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA.
LA VICENDA PROCESSUALE
La Società e il suo intero capitale sociale veniva attinta da Misura di prevenzione che a seguito di reclamo il Tribunale revocava, disponendone la cancellazione dall’Ufficio del Registro delle imprese. La Camera di Commercio procedeva così ad annotare l’intervenuta revoca del sequestro, conservando anche la vecchia trascrizione di sequestro dell’azienda e dell’intero capitale sociale. Ne risultava, a carico della società, una pubblicità pregiudizievole: chiunque (e si fa riferimento a banche, società di leasing, etc) semplicemente scorrendo la Visura camerale, notava, tra le notizie storiche ivi riportate, l’adozione di una misura cautelare reale, così inevitabilmente formandosi un pregiudizio sull’affidabilità della stessa. Occorre quindi evidenziare che per le società non esiste il “diritto all’oblio”: la stessa Corte di Giustizia EDU ha affermato il principio per cui gli Stati membri non sono tenuti a garantire alle persone fisiche il diritto di ottenere, in ogni caso, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società, la cancellazione dei dati personali o il congelamento degli stessi nei confronti del pubblico e che ciò non costituisce ingerenza sproporzionata nei diritti fondamentali delle persone interessate, atteso che la pubblicità riguarda un numero limitato di dati personali e che le società per azioni e le società a responsabilità limitata offrono come unica garanzia per i terzi il proprio patrimonio sociale.
LA DECISIONE DEL GIUDICE DEL REGISTRO PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE RESA CON LA DECISIONE IN COMMENTO SU RICORSO PROPOSTO DALLO STUDIO LEGALE DELL’AVV. GELSOMINA CIMINO
Il Tribunale, pur riconoscendo la regolarità dell’operato della Camera di Commercio che si è limitata al rispetto del principio di continuità delle trascrizioni ed annotazioni, ha accolto il ricorso e disposta la cancellazione delle trascrizioni ed annotazioni anche storiche riferite al sequestro di prevenzione, sulla base della considerazione per cui a mente dell’art. 2191 c.c. letto in combinato disposto con l’art. 24, comma 2 bis del Codice Antimafia, i presupposti sostanziali delle iscrizioni si sono rivelati (sia pure ex post) insussistenti, avendo il Tribunale Misure di prevenzione, revocato il sequestro adottato nei confronti del titolare delle quote di partecipazione. In sostanza, il Giudice del Registro presso il Tribunale di Lecce ha confermato un orientamento già sancito dall’omologo Giudice presso il Tribunale di Roma, per cui “nell’ipotesi in cui i presupposti, anche sostanziali che rendevano necessaria la trascrizione, si rivelino insussistenti, deve essere ordinata la cancellazione delle corrispondenti iscrizioni”. Per la lettura del provvedimento clicca qui.
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