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SI APPLICA LA “TENUITA’ DEL FATTO” ANCHE IN PRESENZA DI PRECEDENTI DENUNCE

La Corte di Cassazione, con la sentenza 36616/2017, accoglie la tesi del ricorrente che riteneva di aver diritto all’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale sulla particolare tenuità del fatto (introdotta nel nostro ordinamento con d.lgs n 28/2015), a discapito di quanto asserito dal giudice di merito che ha ritenuto l’incompatibilità e di conseguenza l’inapplicabilità dell’istituto con la fattispecie concreta, in quanto a carico del richiedente vi erano plurime denunce per reati inerenti agli stupefacenti, con la conseguente condanna dello stesso a due mesi di reclusione e a 600 euro di multa per il reato previsto dall’ articolo 73, comma 5 del Dpr 309/90.
La Cassazione, nell’annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’articolo 131-bis, ricorda che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità in caso di comportamento abituale, quando si agisce per motivi futili o abietti, o con crudeltà, quando si approfitta della minorata difesa della vittima o quando la condotta ha cagionato o da esse sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di un soggetto
Niente tenuità, dunque, se l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o ha commesso più reati della stessa indole, anche quando ciascuno di questi, isolatamente considerato, è di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime o reiterate.
Nessuna di queste ipotesi vale, precisano i giudici, nella vicenda esaminata, in cui la Corte d’Appello si è limitata a ritenere ostativa all’applicazione dell’istituto, l’esistenza di semplici denunce, risalenti nel tempo, sul cui destino nulla è stato aggiunto o chiarito. I giudici di merito non hanno neppure precisato se c’è stato un procedimento penale o un accertamento giudiziale, tanto più che – sottolinea la Cassazione – visto il tempo trascorso le vicende dovevano essere definite. Allo stato, non c’era dunque nessun ostacolo perché la Corte d’Appello potesse esprimersi sull’applicabilità della norma sulla particolare tenuità del fatto come richiesto dal ricorrente.
Ne deriva quindi che in virtù del principio espresso in una precedente sentenza (cfr. Cass. Sez. Un. Pen. 13681/2016) secondo il quale si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma, la non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa, solo sulla base di precedenti denunce per reati della stessa specie ma in assenza di condanne.
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Studio Legale Gelsomina Cimino

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