TABAGISMO E SIGARETTA ELETTRONICA

PER LA CONSULTA LA SIGARETTA ELETTRONICA È UN VIATICO VERSO IL TABAGISMO. LEGITTIMO DUNQUE IL REGIME IMPOSITIVO.
Con la Sentenza n. 240 pubblicata lo scorso 15 novembre, la Corte Costituzionale si è espressa nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 62-quater, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) – introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), numero 1), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 che prevede Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei.
La questione era stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con due ordinanze del 1° luglio 2016 con riferimento all’art. 97 della Costituzione.
La disposizione censurata prevede che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell’accisa gravante sull’equivalente consumo convenzionale di sigarette, determinato con procedure tecniche definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Manufatti.
Secondo il TAR rimettente tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui “assoggetta alla medesima imposizione sia le sigarette che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina”.
A sostegno della rilevanza della questione il Tribunale Amministrativo cita la precedente sentenza n. 83/2015 con cui la Consulta si era già occupata della sigaretta elettronica, giudicando illegittima la precedente normativa nella parte in cui “sottoponeva alla suddetta imposta di consumo la commercializzazione anche dei prodotti non contenenti nicotina, nonché dei dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono il consumo”. Una sentenza che, in pratica, dichiarava illegittima la “maxi” imposta di consumo che era stata stabilita in precedenza, pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, equiparandola all’accisa sulle sigarette: ed invero, precisava allora la Corte, mentre il regime fiscale dell’accisa prevista per le sigarette e i tabacchi lavorati potrebbe trovare la sua giustificazione nel disvalore nei confronto di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute, quale la nicotina, tale presupposto non poteva ravvisarsi in relazione al commercio di prodotti contenenti sostanze diverse dalla nicotina, idonee a sostituire il consumo del tabacco, nonché dei dispositivi e delle parti di ricambio che ne consentono il consumo.
Muovendo da tali assunti, il TAR rimettente precisa quindi che, benché il d.lgs. n. 188 del 2014 abbia modificato la determinazione dell’imposta di consumo per i liquidi da inalazione senza combustione, la nuova disciplina fiscale sarebbe affetta dai medesimi vizi di incostituzionalità rilevati dalla citata sentenza n. 83 del 2015: permarrebbe, infatti, l’assoggettamento ad un medesimo regime fiscale e ad una medesima misura di imposta di consumo, sia di prodotti liquidi da inalazione senza combustione contenenti nicotina, sia di prodotti liquidi senza nicotina, identificati sulla base della sola caratteristica di poter essere inalati senza combustione.
Inoltre, la scelta legislativa apparirebbe irragionevole e lesiva del diritto alla salute, poiché per i prodotti contenenti sostanze aromatizzanti, nei confronti dei quali non vi sarebbero evidenze scientifiche circa la loro dannosità per la salute, non sussisterebbe ragione di applicare una politica fiscale disincentivante.
Le argomentazioni addotte, pur convincenti, non persuadono i Giudici di Palazzo della Consulta.
Il decreto del 2014 “ha rimosso le ragioni d’illegittimità della disciplina precedente, che non potrebbero essere replicate”. Per la Corte il decreto del 2014 corregge le norme censurate in due punti: “non vi è più – si legge nella sentenza – l’equiparazione con l’accisa sulle sigarette tradizionali, poiché l’aliquota è ora fissata nella misura del cinquanta per cento dell’imposta che si applicherebbe su un quantitativo equivalente di sigarette tradizionali”.
In secondo luogo, scrive la Corte, “l’imposta non colpisce più i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i relativi dispositivi necessari per consumarli, bensì i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali”.
Peraltro, nel rigettare la richiesta del Tar, la Corte Costituzionale ha rilevato che l’attuale tassazione, “la cui finalità primaria è data dal recupero di un’entrata erariale (l’accisa sui tabacchi lavorati) erosa dal mercato delle sigarette elettroniche, non contrasta con il principio di capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Costituzione, anche nella parte in cui assoggetta i liquidi privi di nicotina alla medesima aliquota impositiva dei liquidi nicotinici”. Infatti, prosegue la sentenza, tale tassazione “colpisce beni del tutto voluttuari, immessi sul mercato dai fabbricanti e dai produttori, che per ciò stesso dimostrano una capacità contributiva adeguata, così come i consumatori finali sui quali viene traslata l’imposta”.
D’altronde, ribadisce la Corte, al legislatore spetta un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali si ispira l’attività di imposizione fiscale essendogli consentito, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale l’idoneità del soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza. Peraltro, conclude la Corte “la finalità secondaria di tutela della salute propria dell’imposta di consumo, che già di per sé giustifica l’imposizione sui prodotti nicotinici, legittima anche l’eventuale effetto di disincentivo, in nome del principio di precauzione, nei confronti di prodotti che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco”.
@Produzione Riservata – Studio Legale Gelsomina Cimino