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NIENTE RITIRO AUTOMATICO DELLA PATENTE AI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

ritiro automatico della patente

LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA L’ILLEGITTIMITÀ DELL’ART. 120 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA NELLA PARTE IN CUI DISPONE CHE IL PREFETTO “PROVVEDE” – INVECE CHE “PUÒ PROVVEDERE” – ALLA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA NEI CONFRONTI DI COLORO CHE SONO SOTTOPOSTI A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE (SENTENZA n. 24 DEL 20 FEBBRAIO 2020).

LA VICENDA PROCESSUALE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche e il Tribunale ordinario di Lecco con le rispettive ordinanze del 24.07.2018 e 28.01.2019 hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misura di sicurezza personale.

In punto di rilevanza, il Giudice rimettente premette che il magistrato che ha adottato la misura della libertà vigilata nei confronti del ricorrente, con lo stesso provvedimento, aveva anche concesso di poter continuare a far uso della patente di guida per ragioni legate all’attività lavorativa, ma, tale possibilità, è stata poi vanificata dalla revoca del titolo di guida disposta dal Prefetto nell’esercizio del potere previsto dall’art. 120, co. 2 del Codice della strada.

Viene altresì rimarcato come, mentre al magistrato di sorveglianza, nello stabilire le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a libertà vigilata (fra cui l’eventuale revoca della patente di guida), è attribuito un potere discrezionale (“in modo da agevolare mediante il lavoro il riadattamento della persona alla vita sociale”); al Prefetto sembra piuttosto attribuito un potere/dovere inderogabile di disporre la revoca del medesimo titolo di guida.

LA DECISIONE DELLA CONSULTA

L’art. 120 del nuovo codice della strada ai commi 1 e 2 prevede:

1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. (2) (4) (9)

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1

La Corte Costituzionale, già con pronuncia del 9.02.2018, n. 22 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, con riferimento all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente.

Cosicché, confermando lo stesso ragionamento, la Corte Costituzionale con la decisione in commento, osserva che la pericolosità sociale va accertata dal Giudice “sulla base di tutti quegli elementi che rilevino come indice di gravità del fatto commesso e della capacità a delinquere”: di qui, la necessità, ad opera del Prefetto, di un giudizio caso per caso. Tanto più che molte delle misure di sicurezza richiamate dall’art. 120 non sono affatto incompatibili con la capacità di guidare e, la revoca della patente, risulta piuttosto come ulteriore misura invasiva, tale da incidere anche sulla possibilità di un reinserimento nella vita sociale, ostacolato dalla difficoltà di recarsi – specie in alcuni Comuni italiani – sul posto di lavoro.

A tal fine, è infatti stabilito che l’autorità giurisdizionale esercita un potere discrezionale, potere che invece, rispetto al Prefetto risulta piuttosto vincolato, con evidente violazione del principio di ragionevolezza, proporzionalità e di uguaglianza.

Certo non mancheranno risvolti, dopo la materia degli stupefacenti; l’omicidio stradale e ora, le misure di sicurezza, anche in materia di misure di prevenzione personale.

@Produzione Riservata – Studio Legale Gelsomina Cimino

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