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ABOLITIO CRIMINIS: VIA LIBERA ALLA REVOCA DI DECRETO PENALE E SENTENZA DI CONDANNA “OMESSO VERSAMENTO RITENUTE”

La Corte di Cassazione, I sez. penale con la sentenza n. 34362 del 13 Luglio scorso ha fornito un preciso criterio interpretativo circa l’applicazione della norma contenuta nell’art. art. 7, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 158 del 2015 che ha modificato l’art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000: si tratta della disposizione che fissava in euro 50.000 la soglia di punibilità quale conseguenza dell’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione del sostituto d’imposta o risultante dalla certificazione rilasciata ai sostituti.
Secondo gli Ermellini, la ratio della nuova norma non può che individuarsi nel “mutato giudizio di offensività della condotta omissiva” con la conseguenza di operare un “restringimento dell’area della sua penale rilevanza”. Si è così verificata un’ipotesi di abrogazione parziale del reato di cui all’art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 in ordine a tutte le sottofattispecie relative agli omessi versamenti inferiori alla nuova soglia, per i quali il giudizio di offensività è radicalmente mutato.

D’altro canto, alla data odierna l’omesso versamento di somme inferiori a 150.000,00 euro non è (più) previsto dalla legge come reato, sicché ove dovesse contestarsi, oggi, l’omesso versamento di somme per importi inferiori alla nuova soglia, la formula di proscioglimento sarebbe quella: «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato», sicchè, conclude la Suprema Corte, a fronte di condanne precedentemente emesse in forza della normativa ormai abrogata, il Giudice dell’Esecuzione, in coerente applicazione dell’art. 2 c.p. e dell’art. 673 c.p.p. non può che disporre la revoca della condanna per intervenuta abrogazione della norma incriminatrice.
@Produzione Riservata – Studio Legale Gelsomina Cimino

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