9:00 - 19:00

Dal Lunedì al Venerdì

FacebookTwitterLinkedin

Search

06 4782 3397

RENDITA VITALIZIA AL NEONATO NATO CON ASFISSIA INTRAPARTUM PER COLPA DEI SANITARI

Con una recente pronuncia il Tribunale di Palermo è intervenuta nuovamente in tema di responsabilità medica. In particolare la sentenza in esame affronta la rilevante tematica del nesso eziologico tra condotta e danno in relazione al caso di un neonato dato alla luce da una donna trentaquattrenne dopo un decorso della gravidanza regolare e due giorni di ricovero solo in vista di un programmato cesareo.
Durante i due giorni di ricovero, stando alle risultanze della cartella clinica, per il vero assai lacunosa, la partoriente non è stata sottoposta neanche ai routinari monitoraggi e il bambino nacque in assenza di battito cardiaco per rilevata asfissia intrapartum, con conseguente invalidità al 100% dovuta a “encefalopatia da sofferenza annoso ischemica perinatale con epilessia generalizzata sintomatica e paralisi infantile di tipo tetraplegico”.
La condanna, esemplare, ha disposto non solo il risarcimento dei danni a carico della struttura sanitaria e in favore dei genitori ma, altresì, per il neonato, una rendita vitalizia a partire dal compimento del 18^ anno di età, senza, peraltro, la possibilità – per mero errore processuale in cui è incorsa la convenuta – di coprire la condanna con la polizza assicurativa.
Il Tribunale di Palermo fa corretta applicazione delle regole da tempo diffusesi circa la prova del nesso eziologico fra condotta (omissiva) e danno: richiamando le conclusioni della CTU, il Giudice Palermitano ha motivato ritenendo che un corretto e periodico monitoraggio avrebbe evitato o quantomeno consentito di sospettare l’insorgenza dell’insulto ipossico/ischemico perinatale.
Si tratta della affermazione del principio, di costruzione giurisprudenziale “DEL PIU’ PROBABILE CHE NON” : in altri termini, qualora sia probabile che dalla commissione di un determinato fatto consegua un danno, il nesso di causalità può ritenersi provato, senza che sia necessario, per il soggetto agente, fornire la prova della certezza obiettiva.
Per il danneggiato sarà sufficiente fornire la prova della sussistenza di un valido nesso causale tra l’omissione dei sanitari e il danno, prova da ritenere sussistente quando da un lato, non vi sia certezza che il danno celebrale patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e dall’altro appaia più probabile che non, che un tempestivo o diverso intervento da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato.
Applicando i suddetti principi al caso in esame il Tribunale territoriale è giunto a ritenere il nesso di causa tra la condotta dei sanitari e le condizioni del minore per negligente omissione dei dovuti controlli clinico-strumentali per il monitoraggio delle condizioni del feto e della madre durante la degenza e sino al taglio cesareo.
Tali valutazioni appaiono ancor più condivisibili se ci si sofferma sulla circostanza per cui, in tema di responsabilità medica la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare il paziente sul piano probatorio, non solo ai fini dell’accertamento dell’eventuale colpa del medico ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente.
@Produzione Riservata – Studio Legale Gelsomina Cimino

No Comments

Leave a Comment

Vai alla barra degli strumenti