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Responsabilità della Banca che paghi assegno con firma di traenza incompleta

Con la sentenza n. 13873 del 01.06.2017 la Suprema Corte interviene in materia di sottoscrizioni cartolari e più precisamente, sulla questione del pagamento degli assegni bancari privi di firma vergata per esteso, ma muniti della mera sigla del traente.
A giudizio di chi scrive, la pronuncia introduce una novità giurisprudenziale di grande rilievo, non anticipata da precedenti di analogo tenore, destinata ad incidere sulla prassi bancaria dei pagamenti e sui giudizi di eventuale responsabilità del trattario.
Secondo la Corte, il comportamento della banca che provveda a pagare assegni meramente siglati, senza eseguire ulteriori verifiche, non è conforme al canone di diligenza professionale richiesto dall’art. 1176, comma secondo c.c. e dall’art. 11 Legge assegni (R.D. 1933 n. 1736), ovvero la cd. diligenza qualificata dell’accorto banchiere.
Secondo quest’ultima norma infatti, per la validità della sottoscrizione di un’obbligazione cartolare è necessaria l’apposizione del nome, anche abbreviato o indicato con la sola iniziale, del cognome o, nel caso di persona giuridica, l’indicazione della denominazione della società traente, pur senza la specificazione del rapporto di rappresentanza.
Ebbene, ove il funzionario preposto non verifichi scrupolosamente la legittimità e la correttezza della firma del traente, la quale dovrà apparire chiara e leggibile, ma si limiti a prestare fede alla semplice sigla, l’Ente medesimo, nel caso di pagamenti eseguiti in favore di soggetti non beneficiari, potrebbe incorrere in eventuale responsabilità da negligenza.
Sul punto l’assunto del Giudice di legittimità non lascia residuare alcun dubbio: “l’apposizione di una sigla in luogo del nome e cognome per esteso non esonera la banca dal verificarne l’autenticità. Diversamente, ove venga eseguito il pagamento dell’assegno in favore di persona diversa dal titolare, in assenza di opportuni approfondimenti destinati a verificare l’autenticità della sottoscrizione, l’istituto di credito incorrerà nella conseguente responsabilità da negligenza professionale in riferimento all’omesso controllo dell’esistenza e della regolarità delle dichiarazioni cartolari sottoposte al suo esame”, e ancora, prosegue la Corte “se l’anomalia è rilevabile ad occhio nudo l’impiegato allo sportello è tenuto a fare degli approfondimenti”.
Appare dunque evidente la portata significativa della statuizione in commento, la quale introduce a chiare lettere un obbligo di verifica dei requisiti richiesti per l’esecuzione di operazioni bancarie ancora più tecnico e stringente, e fornisce altresì lo spunto per ulteriori e futuri approfondimenti sul tema della responsabilità civile derivante da condotta negligente, la quale andrà di certo valutata sulla scorta della natura e delle caratteristiche precipue dell’attività bancaria.
Punto di riferimento, si ritiene, dovrà essere la stessa previsione di cui all’art. 11 Legge assegni, la quale dovrà fungere da canone ermeneutico per la verifica del rispetto di quel peculiare grado di diligenza richiesto nel settore creditizio.

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