IL REATO DI MANCATO PAGAMENTO DEGLI ALIMENTI PERMANE ANCHE IN CASO DI PROVVEDIMENTO NULLO

LA CORTE DI CASSAZIONE PUNTUALIZZA CHE SULLA BASE DEI PRINCIPI SANCITI DAL NOSTRO ORDINAMENTO, IL REATO DI CUI ALL’ART. 570, CO. 2, CODICE PENALE, NON SI ESTINGUE PER EFFETTO DI UNA QUALCHE IPOTESI DI NULLITÀ CHE COLPISCE IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE IN CUI È SANCITO L’OBBLIGO DI CONTRIBUITE AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE.
LA VICENDA PROCESSUALE
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5237 pubblicata il 7 febbraio 2020 ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato nei cui confronti era stato accertato il reato di cui all’art. 570, co. 1 e 2 del codice penale, per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, omettendo di versare il contributo economico per il mantenimento dei figli minori, facendo così mancare loro i mezzi di sussistenza.
Le ragioni del ricorso si fondavano sulla ritenuta contraddittorietà della sentenza di secondo grado che, a dire dell’imputato, non aveva considerato la circostanza che l’obbligo al versamento del contributo era di fatti venuto meno a seguito della pronuncia di nullità dell’intero procedimento civile, a causa di un difetto originario della notifica del ricorso introduttivo di quel giudizio.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Cassazione, con ragionamento lineare, sottolinea come il delitto in questione si configuri persino in assenza di un provvedimento giudiziale: l’obbligo morale e giuridico di contribuire ai bisogni dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto poiché connesso alla procreazione e derivante direttamente dalla legge.
A fronte dello stato di bisogno dei figli, da ritenersi sempre presunto, non rilevando che a loro provveda l’altro genitore o un terzo, l’unica esimente opponibile, è la prova dell’assoluta indigenza e non certo il venir meno di un provvedimento giurisdizionale che si limita a dar conto di un obbligo previsto ex lege.
Va quindi aggiunto che per mezzi di sussistenza non si intendono solo quelli di sopravvivenza (vitto e alloggio) ma tutti quelli che consentano di soddisfare le necessità quotidiane del minore, indipendentemente da come in passato – durante la convivenza – venivano regolamentate.
E, allora, il reato si configura non solo nell’ipotesi in cui l’obbligato violi lo specifico provvedimento giurisdizionale (nel qual caso si potrà parlare anche del connesso delitto di cui all’art. 388 c.p.) ma anche laddove, pur carente il provvedimento del giudice, il genitore ometta di contribuire al suo mantenimento facendogli mancare i mezzi di sussistenza e ciò ogni qual volta, si dimostri lo stato di bisogno del minore.
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