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OMESSO VERSAMENTO IVA: NON PUNIBILE L’IMPRENDITORE VITTIMA DELLA CRISI ECONOMICA

omesso versamento iva non punibile imprenditore

Con la sentenza n. 4/2018 la I sezione penale del Tribunale di Firenze chiamata a decidere sul caso relativo ad un imprenditore, legale rappresentante di una società cooperativa, imputato, ai sensi dell’art. 10 ter del D.Lgs. 74/2000, di aver omesso il versamento dell’IVA dell’importo complessivo di euro 333.416,00, ha pronunciato un importante decisione in materia di reati tributari.
La difesa dell’imputato invocava la clausola di non punibilità della forza maggiore, vista l’assenza di liquidità della società dovuta a una profonda crisi, risalente già al 2011, causata in primis dal mancato pagamento ad opera dei clienti e dei debitori.
Sul punto il giudicante ha osservato che, sulla base della recente giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema, al fine di valutare la applicabilità, nel caso di assenza di liquidità di un’impresa, della causa di non punibilità di cui all’art. 45 c.p. è necessario verificare che si tratti di un fatto imprevisto ed imprevedibile e che il soggetto attivo abbia fatto quanto in suo potere per uniformarsi alla legge.
A tal fine, per poter qualificare la crisi di liquidità in termini di forza maggiore è dunque necessario accertare la non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l’azienda e la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.
Con riferimento a tale seconda condizione la giurisprudenza di legittimità precisa che occorre la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.
Si tratta quindi di un accertamento rigoroso in cui occorre verificare se il contribuente abbia attivato tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di acquisire, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad onorare la propria obbligazione tributaria nel termine fissato, senza essere riuscito a raggiungere un esito positivo per motivi ad esso non imputabili.
Tra le alternative praticabili per far fronte alla crisi economica – sempre nella prospettiva del pagamento del dovuto all’Erario – vi dovrebbe dunque essere quella delle dismissione del patrimonio (immobiliare o mobiliare, personale o sociale), della dismissione delle azioni o delle quote societarie di cui la società debitrice possa vantare la titolarità, di un possibile aumento di capitale sociale o della richiesta di mutui da parte dell’imprenditore per cercare liquidità utili al versamento, pur parziale, all’Erario.
Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale, visti gli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale, ha ritenuto provato che la crisi di liquidità della società ha reso inesigibile la condotta doverosa dell’imputato rispetto al debito erariale.
Invero, dalla testimonianza della dipendente addetta all’amministrazione è risultato che fin dal 2011 la società aveva cercato, invano, di reperire finanziamenti bancari per risolvere la contingente situazione di mancanza di liquidità e che il Presidente della cooperativa, l’unico imputato, ha rilasciato una fideiussione personale al principale fornitore della società, creditore di Euro 400.000,00, affinché non venissero interrotte le forniture e la società potesse continuare l’attività produttiva.
Inoltre, quanto al debito IVA, è risultata una rateizzazione onerosa, comprensiva di interessi e sanzioni, assolta per 5 rate con un esborso di Euro 22.403,43 ciascuna e l’intendimento, manifestato dalla stessa, di richiedere una nuova rateizzazione del debito residuo che comporterà ulteriori aggravi e oneri economici. Il tutto mentre risultano in atto rateizzazioni relative agli anni precedenti per altri debiti erariali ed è in atto anche la rateizzazione per l’IVA non pagata relativa al successivo 2015.
A parere del giudicante tutto ciò dimostra, chiaramente, come l’imputato – che non ha ottenuto aperture di credito dagli istituti di credito ed ha visto ridursi negli anni: gli affidamenti bancari- abbia posto in essere le sole iniziative concretamente possibili – dal rilascio di importanti fideiussioni personali all’impegno a pagamenti rateizzati con rate estremamente gravose ma che consentono l’allungamento dei termini di pagamento- per consentire alla società di continuare ad operare mantenendo i medesimi livelli occupazionali.
Secondo il giudicante, da ciò discende che l’imputato si è trovato nella oggettiva impossibilità di onorare il debito tributario con il versamento dell’IVA dovuta, che poi ha in seguito parzialmente pagato con 5 rate trimestrali aggravate da interessi e sanzioni, con ciò dimostrando la volontà di onorare il debito compatibilmente con le risorse economiche disponibili, e la conseguente necessità di pronunciare sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
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