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SE LA MULTA NON È STATA NOTIFICATA, VA IMPUGNATA LA CARTELLA ESATTORIALE

multa notifica

Con la sentenza n. 22080 dello scorso 22.09.2017 le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto l’annoso contrasto giurisprudenziale in tema di cartelle di pagamento per multe non notificate.
La questione trae origine dall’impugnazione da parte di un automobilista che aveva agito nei confronti dell’amministrazione in opposizione alla cartella di pagamento notificatagli per multe a seguito di violazione del Codice della strada.
Davanti al Giudice di Pace di Roma il cittadino aveva promosso un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, co. 1, c.p.c. deducendo di non aver ricevuto alcuna notificazione del verbale di accertamento posto a base della cartella impugnata
Il Giudice di Pace però, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto tardiva, poiché proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dagli artt. 23 e ss. della L. n. 689/1981.
Ne seguiva un appello incardinato davanti al Tribunale di Roma, il quale, però, rigettava il gravame confermando la decisione di primo grado e condannando l’appellante alle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore delle controparti.
Promosso ricorso per Cassazione, il ricorrente denunciava la falsa applicazione degli artt. 23 e segg della legge n. 689/1981 e l’ingiusta disapplicazione dell’art. 615 c.p.c. evidenziando di aver proposto opposizione all’esecuzione, esperibile in via autonoma e senza limiti di tempo, i cui motivi deducevano la mancata formazione del titolo esecutivo derivante dall’omessa notificazione del verbale di accertamento, nonché l’estinzione del diritto di credito per le sanzioni amministrative.
Di contrario avviso il Comune controricorrente, secondo cui l’unica opposizione proponibile nell’ipotesi in esame è quella c.d. recuperatoria che, tuttavia, va avanzata entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento.
La Terza Sezione Civile della Cassazione rilevato un contrasto di orientamenti esistente in seno alla Corte di Cassazione, dedotto dai richiami giurisprudenziali, portati a sostegno della propria tesi dalle parti, rimetteva la questione alle Sezioni Unite affinchè si esprimessero sulla qualificazione dell’azione che esercita il destinatario di una cartella di pagamento quando l’interessato intenda dedurre che il verbale di accertamento dell’infrazione non gli sia stato notificato o sia stato notificato invalidamente oppure oltre il termine legge.
Prima della sentenza in esame, invero, esistevano fondamentalmente due orientamenti: il primo sosteneva che l’opposizione alla cartella per multa stradale in caso di mancata notifica del verbale dovesse essere considerato opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc.; il secondo sosteneva invece che tale tipo di ricorso dovesse essere necessariamente riqualificato come opposizione recuperatoria con il limite temporale di 30 giorni.; le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto sposando la tesi per cui, laddove si contesti una cartella di pagamento sull’assunto di non aver mai ricevuto (o di aver ricevuto in ritardo) la notifica dei verbali di infrazione, il termine per proporre il ricorso dinanzi all’Autorità giudiziaria competente è di 30 giorni dalla notifica della cartella e la forma dell’opposizione sarà quella prevista dall’art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 (e non nelle forme dell’art. 615 cpc), opponendosi al verbale stesso per vizio di forma dell’atto, specificando che si è venuti a conoscenza della sanzione irrogata solo con la ricezione della cartella di pagamento: l’opposizione così promossa, sempre dinnanzi al Giudice di pace del luogo della commessa violazione, si estenderà anche alle violazioni accessorie.
@Produzione Riservata – Studio Legale Gelsomina Cimino

1 Comment

  • ROSA CAVALLARO
    Rispondi 30 Maggio 2020 at 19:07

    Buonasera avvocato, ho letto il suo articolo e lo trovo veramente interessante, ma vorrei farle una domanda nel caso di cartella per verbale relativo al Tutor , visto che dalla cartella stessa non si evince il luogo esatto della violazione ma solo che l’ente creditore è la Prefettura di Napoli come si fa a stabilire la competenza del Giudice.? Spero mi possa rispondere.grazie

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