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MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE – COMPENSO AI COADIUTORI: SPESE DI GESTIONE O SPESE PROCESSUALI A CARICO DELL’ERARIO?

Misura di prevenzione patrimoniale

IL TRIBUNALE DI LECCE È STATO CHIAMATO A PRONUNCIARSI SULLA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEI COMPENSI LIQUIDATI AI COADIUTORI DELL’AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO NELL’AMBITO DI UNA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE DEL SEQUESTRO.

LA VICENDA PROCESSUALE

La Società veniva attinta da Misura di prevenzione e il nominato Amministratore Giudiziario veniva autorizzato a farsi coadiuvare da persone di sua fiducia al fine di ottenere il pieno controllo dell’attività aziendale.

Già in sede di procedimento finalizzato alla convalida del sequestro, la società ne otteneva la revoca, con contestuale restituzione dei beni aziendali e delle quote di partecipazione agli aventi diritto.

Veniva quindi avanzata richiesta di restituzione dei compensi erogati ai coadiutori in considerazione del fatto che essi dovevano farsi rientrare tra le spese sostenute dall’Amministratore giudiziario per la conservazione e l’amministrazione dei beni posti in sequestro e che, come tali, in caso di revoca della misura ablativa, dovevano porsi a carico dell’erario (art. 42, comma 3 del D. Lgvo 159/2011).

Il giudice delegato rigettava l’istanza. Veniva quindi interposto incidente di esecuzione che il Tribunale, tuttavia, dichiarava inammissibile in considerazione del fatto che il provvedimento reso non rientrava, secondo la tesi offerta dal Collegio, tra quelli reclamabili.

Ne veniva investita la Corte di Cassazione che con decisione resa il 2 marzo 2021 accoglieva il ricorso ed indicava l’Incidente di esecuzione come unico rimedio esperibile avverso le decisioni del Giudice Delegato che incidano su interessi meritevoli di tutela.

Annullata con rinvio la decisione del Tribunale di Lecce, il procedimento riprendeva il suo corso nelle forme dell’incidente di esecuzione.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI LECCE RESA CON DECISIONE DEL 23.02-3.03-2022

Il Tribunale ha pienamente condiviso le osservazioni formulate dalla società assistita dall’Avv. Gelsomina CIMINO e assumendo come l’Amministrazione giudiziale si affianchi senza sostituirsi all’organo amministrativo, ha affermato che “alla custodia statica riconosciuta all’amministratore giudiziario, in funzione di controllo e garanzia di legalità, viene a giustapporsi la gestione dinamica dell’impresa al fine della sua conservazione nel mercato, che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniale garantisce ed in funzione della quale è orientato a potenziarne la redditività.”

A tale conclusione, il Tribunale salentino perviene a seguito delle sollecitazioni della società che richiama in proposito una illuminante decisione resa Sentenza Cass. I Sez. pen. n. 42718 del 17.10.2019 che, avuto riguardo all’ipotesi in cui il coadiutore dell’Amministratore Giudiziario sia stato successivamente assunto dalla società in sequestro, così perdendo la qualifica di coadiutore giudiziario, ha ritenuto la necessità di una “scissione” delle fasi storiche ai fini della imputazione dei pagamenti: a carico della gestione giudiziaria per la fase in cui ha rivestito il ruolo di coadiutore; a carico dell’esercizio sociale, per la fase in cui è stato contrattualizzato dalla società.

Alla luce di tanto, ben è stata ritenuta l’applicazione al caso di specie, della normativa vigente che impone la qualificazione come spese processuali a carico dell’erario ex art. 4, DPR n. 115/2002 di tutte le somme necessarie per il pagamento dei compensi spettanti all’amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all’art. 35, co. 9 CAM, giusta previsione di cui al citato art. 42, co. 3.

Per la lettura del provvedimento clicca qui.

@Produzione Riservata – Studio Legale Gelsomina Cimino

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