MESSA ALLA PROVA COMPATIBILE CON IL GIUDIZIO ABBREVIATO

LA CORTE DI CASSAZIONE RICONOSCENDO L’ESISTENZA DI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI OPPOSTI, CONVIENE SULLA COMPATIBILITÀ DEL GIUDIZIO ABBREVIATO CON LA MESSA ALLA PROVA, FINALIZZATA ALL’ESTINZIONE DEL REATO CONSIDERANDO CHE, DIVERSAMENTE, SI OPEREREBBE L’IRRAGIONEVOLE COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI AVVALERSI DI RITI ALTERNATIVI E DEL DIRITTO DI DIFESA, IN CONTRASTO CON LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO.
LA VICENDA PROCESSUALE
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2736 pubblicata lo scorso 23 gennaio 2020, è stata chiamata a decidere sul ricorso proposto avverso l’Ordinanza del Tribunale di Rimini con cui è stata disposta la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari affinché procedesse nelle forme del rito abbreviato nei confronti dell’imputato che, tratto in giudizio con decreto di giudizio immediato, aveva sollevato eccezione di nullità poiché nel decreto non si faceva menzione della facoltà di chiedere di essere messo alla prova.
Accadeva quindi che l’imputato veniva rimesso in termini e, avanzata la richiesta di messa alla prova, il Giudice per l’udienza preliminare emetteva ordinanza con la quale rigettava l’istanza poiché, per la gravità del reato (Lesione personale), non era possibile affermare che in futuro l’imputato si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati.
A quel punto, il difensore dell’imputato chiedeva che si procedesse nelle forme del rito ordinario evidentemente per far valere la legittimità della istanza di messa alla prova mediante impugnazione dell’eventuale sentenza di condanna ma, il Tribunale di Rimini, con l’Ordinanza gravata, riteneva che il giudizio doveva proseguire nelle forme del rito abbreviato già incardinato, senza possibilità per l’imputato di avanzare richieste di riti alternativi.
Sull’istituto di messa alla prova ci siamo già soffermati basti qui sottolineare che ricorrendo ad esso, nei casi previsti dalla legge, l’imputato, superato il periodo di “prova” può ottenere l’immediata estinzione del reato.
I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Secondo un primo orientamento, la richiesta di giudizio abbreviato preclude l’istanza di messa alla prova e viceversa, così come la scelta della messa alla prova preclude l’accesso agli altri riti speciali. Conseguentemente, ritenendo l’incompatibilità tra richiesta di messa alla prova e richiesta di giudizio abbreviato, si esclude che una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l’imputato possa dedurre in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego da parte del giudice di primo grado della richiesta di sospensione con messa alla prova.
Un altro orientamento della Corte di Cassazione ritiene invece che il rapporto tra messa alla prova e giudizio abbreviato sia equiparabile al rapporto tra rito abbreviato e patteggiamento, laddove, certamente l’alternanza, una volta esercitata, non è revocabile
IL DIVERSO ORIENTAMENTO DELLA V° SEZIONE CORTE DI CASSAZIONE
Con la sentenza in commento, il Collegio ha ritenuto non corretta l’equiparazione del rapporto tra giudizio abbreviato e patteggiamento al rapporto tra giudizio abbreviato e messa alla prova, perché la richiesta di sospensione del processo funzionale alla messa alla prova in vista dell’eventuale estinzione del reato, assume valenza prioritaria, non suscettibile di revoca per effetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato, da intendersi necessariamente effettuata con riserva.
Applicando tale principio al caso concreto, la Cassazione ha quindi osservato che il provvedimento di restituzione nel termine per presentare istanza di messa alla prova e la proposizione da parte dell’imputato della relativa istanza, non hanno comportato una revoca della originaria istanza di giudizio abbreviato, cosicché il rigetto della richiesta di messa alla prova e la conseguente restituzione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare affinché procedesse nelle forme del rito abbreviato, è da ritenersi assolutamente corretta.
Se da un lato infatti va riconosciuto all’imputato la facoltà di avvalersi dei riti alternativi, così ammettendo la possibilità di richiedere la messa alla prova anche in pendenza di una richiesta di celebrazione del processo, secondo le regole del rito abbreviato; dall’altro, rigettata l’istanza di messa alla prova, il processo dovrà senz’altro seguire nelle forme del rito alternativo, ben potendo tra l’altro, far valere la legittimità dell’istanza di messa alla prova anche con l’appello avverso la sentenza di condanna pronunciata all’esito del giudizio abbreviato: una scelta diversa produrrebbe una irragionevole compressione del diritto di avvalersi dei riti alternativi e del diritto di difesa, in contrasto con la ragionevole durata del processo.
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