Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali volontarie: l’abitualità delle molestie non assorbe il reato di lesioni

Il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di lesioni possono concorrere materialmente tra loro. Costituisce, infatti, dato del tutto pacifico che l’elemento caratterizzante del reato di cui all’art. 572 c.p., è il requisito dell’abitualità della condotta, che ne giustifica l’autonoma valenza illecita rispetto alla perseguibilità delle singole condotte aggressive: il reato di maltrattamenti in famiglia, infatti, configura un’ipotesi di reato “necessariamente abituale” costituito da una serie di fatti, commissivi per lo più, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero costituire reato (ingiurie, percosse o lesioni lievi o lievissime, comunque procedibili solo a querela) ovvero potrebbero non costituire reato (atti di infedeltà, di umiliazione generica, vessazioni, procurata angoscia ecc.) ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo.
E’ ciò che emerge dalla sentenza n. 129 del 5 aprile 2017 con la quale il Tribunale di Campobasso ha condannato un marito legalmente separato ma ancora convivente con la ex moglie alla pena di 15 mesi di reclusione per “maltrattamenti in famiglia” e “ lesioni personali volontarie”. Il giudice, infatti, ha ritenuto che “La diversa obiettività giuridica del reato di maltrattamenti in famiglia e di quello di lesioni personali volontarie esclude l’assorbimento del secondo nel primo, rendendoli concorrenti tra loro”.
Si tratta di una decisione che si adegua alla costante giurisprudenza di legittimità, opportunamente citata dal Tribunale che espressamente rimanda alla sent n. 28367 del 2004 della Corte di Cassazione e che merita, a giudizio di chi scrive, di essere condivisa, considerato che il reato di lesioni personali volontarie non costituisce elemento indefettibile del reato di cui all’art. 572 c.p.
In questo caso il concorso si giustifica alla luce della considerazione che la volontà del reo che non è solo quella di maltrattare, attentando alla libertà e dignità umana e creando deliberatamente sentimenti di paura, d’angoscia e d’inferiorità nella vittima; ma anche quella di porre in essere una lesione provocando un pregiudizio effettivo all’incolumità individuale.
Correttamente, dunque il tribunale, ha giudicato l’imputato per i due reati concorrenti, escludendo l’assorbimento dell’uno nell’altro, con conseguenti sconti di punibilità.