La separazione personale tra i coniugi non deve mai avere effetti pregiudizievoli sui figli, non debbono mai ledere interessi e diritti degli stessi. I figli non hanno alcuna responsabilità della crisi tra i propri genitori, anzi ne sono sicuramente vittime, dato che sentono perdere i loro punti fissi di riferimento, vedono svanire il rapporto tra i propri genitori a cui sono sempre abituati. In modo chiaramente esemplificativo, infatti, la dottrina si esprime in questi termini: «il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non muta il suo contenuto a seconda che si versi nella fase patologica piuttosto che nella fase fisiologica della vita familiare: esso deriva dall’atto stesso della procreazione, si perpetua fino al raggiungimento, da parte dei figli, della piena autosufficienza economica». Generalmente, dunque, nei provvedimenti dei giudici viene sempre disposto un assegno periodico a carico di un genitore, quale contributo al mantenimento della prole, destinato o a sostituire integralmente il regime di mantenimento diretto, soprattutto nei casi eccezionali di affidamento esclusivo, o solo ad integrare lo stesso per garantire il rispetto del principio di proporzionalità, richiamato dallo stesso art. 155 c.c. oltre che dall’art. 148 c.c.
L’assegno di mantenimento tiene conto di:
- attuali esigenze dei figli;
- tenore di vita dei figli durante il matrimonio;
- tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- risorse economiche di entrambi i genitori. Nel caso in cui, le informazioni economiche fornite dai genitori siano insufficienti, il Giudice può disporre un accertamento della situazione patrimoniale dei redditi e beni immobiliari intestati ai genitori;
- misura dell’assegno di mantenimento dei figli, automaticamente adeguato agli indici ISTAT.
L’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni, è obbligatorio nel caso in cui il figlio non sia ancora economicamente autosufficiente: sarà lo stesso giudice, a deciderne la misura tenendo conto dei presupposti sopra citati, nel caso invece di figli maggiorenni portatori di gravi handicap, si applica interamente la disciplina prevista per i figli minori.
Mancato pagamento assegno cosa fare?
L’obbligo dell’assegno di mantenimento del figlio è sancito dal codice civile e dal nuovo ambito normativo introdotto con la legge 54/2006, invece, l’art. 570 del codice penale prevede le sanzioni per il coniuge obbligato che non provvede a versare l’assegno.
Le sanzioni per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento del figlio, vanno dalla reclusione fino ad un anno o una multa da 103 euro a 1.032 euro, per il coniuge che non adempie agli obblighi di assistenza familiare.
Per cui l’assegno di mantenimento dei figli va sempre versato, poiché tutela e garantisce la sopravvivenza dei figli, la loro istruzione ed educazione, per questo motivo, il genitore presso il quale dimora abitualmente il figlio, ha diritto a ricevere mensilmente l’assegno anche quando il figlio passa un periodo di vacanza con l’altro genitore non affidatario, come ad esempio durante le vacanze scolastiche.
Assegno di mantenimento: non versato per licenziamento, disoccupazione o mancanza di soldi ex coniuge
L’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento dei figli, vige anche qualora l’ex coniuge non abbia un reddito stabile a causa di un licenziamento o disoccupazione.
Pertanto, se l’ex coniuge a causa del licenziamento, disoccupazione o mancanza di soldi, evita di pagare l’assegno periodico, commette una violazione che può essere punita fino alla reclusione, questo è quanto stabilito da una recente sentenza della Suprema Corte, che ha di fatto sottolineato come uno stato di disoccupazione, non può esimere l’ex coniuge, dal sostenere le spese di mantenimento dei figli che devono essere eventualmente coperte utilizzando il Tfr, l’indennità di disoccupazione o mediante il sostegno economico dei nonni.