CONTRADDITTORIO PIENO ANCHE NELL’ASCOLTO DELLE INTERCETTAZIONI FONDANTI LA MISURA CAUTELARE

Con la sentenza 33046/2018 depositata lo scorso 17 luglio, la sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, ha statuito sul ricorso proposto dal difensore di un privato gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Il caso prende le mosse dal proposto appello, a cura del Pubblico Ministero, avverso l’ordinanza di rigetto della misura cautelare richiesta, quindi accolto, con conseguente applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso l’ordinanza cautelare emessa in secondo grado, proponeva ricorso l’indiziato lamentando, per quanto è qui di interesse, la violazione degli artt. 268-273 e 310 c.p.c, poichè, secondo la difesa, il tribunale aveva errato nel ritenere inammissibile l’eccezione difensiva relativa alla nullità/inutilizzabilità del contenuto delle conversazioni intercettate, derivante dal diniego di consentire all’indagato di accedere ai file audio delle captazioni.
Secondo il Tribunale delle libertà, infatti, il diritto di accesso ed alla conoscenza dei file audio, contenenti le registrazioni di comunicazioni o conversazioni intercettate ed utilizzate, sarebbe riconosciuto solo nel caso in cui il Giudice per le indagini preliminari emetta il titolo cautelare e l’indagato abbia interesse alla proposizione del riesame, e non anche nel caso in cui sia il PM ad appellare il rigetto dell’istanza cautelare.
La Corte di Cassazione non è dello stesso avviso, difatti, pur rigettando il ricorso proposto poiché ritenuto infondato – richiamando i dettami della sentenza n. 336/2008 emessa dalla Corte Costituzionale, attraverso la quale era stata ritenuta costituzionalmente illegittima la norma sancita ex art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico della registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate – ha riconosciuto, in ogni caso, alla parte, il diritto all’ascolto dei file audio su cui sono registrate le conversazioni intercettate, alla base dell’appello del Pm contro l’ordinanza del Gip.
Ciò in quanto, l’eventuale accoglimento dell’impugnazione del PM determina, l’emissione dell’ordinanza impositiva la quale deve contenere tutti gli elementi indicati nell’art. 292 c.p.p.; in questi casi, infatti, il Tribunale della libertà diviene a tutti gli effetti giudice funzionalmente competente all’adozione del provvedimento restrittivo, derivandone poteri anche nel merito che si estendono alla verifica di tutti i presupposti che possono giustificare l’emissione della misura cautelare.
In questo contesto, la Cassazione ha quindi ribadito il principio di legalità in forza del quale la difesa deve poter intervenire su tutti gli aspetti del procedimento cautelare, assicurando, in tal modo, all’imputato il pieno contraddittorio, indipendentemente dal fatto che sia stata proprio l’accusa a impugnare la decisione del Giudice per le indagini preliminari.
In caso contrario, la difesa potrebbe proporre, anche mentre è ancora pendente il ricorso per Cassazione, un’istanza di revoca della misura cautelare, contestandone l’esistenza dei presupposti giuridici e fattuali e chiedendo in quella sede, di avere accesso ai file audio posti a fondamento della richiesta di emissione della misura cautelare preventiva.
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