L’INCIDENTE DI ESECUZIONE COME MEZZO ATIPICO DI IMPUGNAZIONE

LA PRIMA SEZIONE PENALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE NELL’ACCOGLIERE IL RICORSO PROPOSTO A MINISTERO DELL’AVV. #GELSOMINACIMINO HA RIBADITO COME L’INCIDENTE DI ESECUZIONE SIA DA CONSIDERARE COME MEZZO DI GRAVAME DEL PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE POTENZIALMENTE PREGIUDIZIEVOLE DI SITUAZIONI GIURIDICHE MERITEVOLI DI TUTELA.
LA VICENDA PROCESSUALE
Il Tribunale di Lecce Ufficio Misure di Prevenzione rigettava per inammissibilità il ricorso per incidente di esecuzione avverso il decreto con il quale il Giudice delegato, nell’ambito di procedura di misura di prevenzione patrimoniale, respingeva la richiesta di restituzione dei compensi erogati ai coadiutori dell’amministratore giudiziario. A sostegno della richiesta di restituzione dei compensi percepiti, la società ricorrente, nei cui confronti era stata revocata la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, assumeva la necessità di operare una “scissione” delle fasi storiche ai fini della imputazione dei pagamenti: a carico della gestione giudiziaria per la fase in cui ha rivestito il ruolo di coadiutore; a carico dell’esercizio sociale, per la fase in cui è stato contrattualizzato dalla società. Il Tribunale di Lecce, adito in sede di incidente di esecuzione, dichiarava il ricorso inammissibile, sulla base della ritenuta non impugnabilità dei provvedimenti del Giudice delegato. Veniva quindi incardinato ricorso ex art. 666 c.p.p. alla Corte di Cassazione, affidato all’unico motivo di violazione della legge processuale sul rilievo che, a fronte di provvedimenti del giudice delegato, suscettibili di incidere, in modo pregiudizievole ed in via definitiva, su interessi di rango costituzionale, deve essere garantita la possibilità – illegittimamente negata dal Tribunale salentino – di promuovere un riesame che la stessa giurisprudenza di legittimità ha, già in passato, individuato nell’incidente di esecuzione.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE RESA CON SENTENZA n. 21122 del 2 marzo 2021
Secondo i Giudici di Piazza Cavour, conformemente a quanto dedotto dal ricorrente, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione in materia di misure di prevenzione è stato affermato con riguardo alla questione della impugnabilità dei provvedimenti di sequestro di prevenzione e di rigetto della relativa istanza di revoca che, già prima dell’introduzione del codice antimafia, non erano stati ritenuti suscettibili di impugnazione. È opportuno tenere presente che con la legge numero 161 del 17 ottobre 2017, il decreto legislativo numero 159 del 2011, articolo 27 è stato parzialmente modificato nel senso che è stato ampliato l’ambito dei provvedimenti appellabili, prevedendo l’appello anche per i provvedimenti con cui viene applicato, negato o revocato il sequestro. Il predetto intervento legislativo di ampliamento dei provvedimenti appellabili conferma, peraltro, il carattere tassativo dell’elencazione contenuta nel predetto articolo e l’impossibilità di estenderla in mancanza di una previsione normativa espressa. Invero, è sufficiente leggere i primi due commi dell’articolo 27 citato, inserito nel capo II del titolo II dedicato alle misure di prevenzione patrimoniali per evincerne il carattere tassativo dell’elencazione dei provvedimenti concernenti le misure di prevenzione patrimoniali riportarti al comma 1 e per i quali soltanto opera il richiamo contenuto al comma 2, alle disposizioni previste dall’articolo 10 citato dedicato alla disciplina delle impugnazioni, inserita nella sezione II del titolo I, dedicato alle misure di prevenzione personali. Dal combinato disposto delle due predette disposizioni, si desume infatti, che sono soggetti al ricorso, anche nel merito, davanti alla corte d’appello ed a ricorso per cassazione per violazione di legge, i decreti emessi dalla corte d’appello e i provvedimenti con i quali il Tribunale dispone a) la confisca dei beni; b) l’applicazione, il diniego o la revoca del sequestro; c) il rigetto della richiesta di confisca; d) la restituzione della cauzione; e) la liberazione delle garanzie; f) la confisca della cauzione; f) l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia. Discende da detto sistema che, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ed alla conseguente impossibilità del ricorso all’interpretazione analogica, non sono soggetti ad alcuna impugnazione né i provvedimenti diversi da quelli in precedenza indicati né a fortiori quelli assunti dal giudice delegato durante la procedura. Sennonché, a tale ultimo riguardo, seppure con specifico riferimento alle statuizioni emesse dal giudice delegato in materia di alimenti e di abitazione, da tempo la giurisprudenza di legittimità, assumendo quale parametro il riferimento all’articolo 47 della legge fallimentare-in effetti richiamato dalla legge numero 575 del 1962 – ha riconosciuto la possibilità di proporre opposizione avverso le decisioni sfavorevoli di detto giudice, innanzi al tribunale della prevenzione, con le forme dell’incidente di esecuzione: ciò al fine di evitare disarmonia del sistema ed ingiustificate disparità di trattamento con la disciplina dettata dalla legge fallimentare che prevede la possibilità di reclamo avverso i provvedimenti emessi dall’organo della procedura concorsuale, passibili di rilevanza anche sul piano della legittimità costituzionale con riferimento agli articoli 29, 30 e 31 Cost., (Cass. sent. N. 23885/2010; Cass 25621/2006 e altre). Ed invero, nella misura in cui, l’incidente di esecuzione non viene considerato come rientrante nell’alveo degli ordinari mezzi di impugnazione, si è ritenuto di non violare il principio generale di tassatività di cui all’art. 568, co. 1, c.p.p. – e di converso le disposizioni dettate dagli artt. 10 e 27 del D. Lgs 159/2011 – ammettendone la proponibilità avverso le decisioni del Giudice delegato allorquando esse incidano significativamente – come nel caso di cui all’art. 47 L.F. (LEGGE FALLIMENTARE) pur generalmente ritenuto idoneo per la proposizione dello speciale strumento di opposizione – su interessi meritevoli di tutela e rispetto ai quali, sussista l’interesse a rimuovere una situazione di svantaggio processuale oltre che a conseguire una decisione più favorevole rispetto a quella oggetto di gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Cass Pen. SS.UU n. 6624 del 17.02.2012). In senso conforme al convincimento esposto, si citano le sentenze n. 50279 del 22.12.2015; n. 11426/2016; n. 4729/2013; 24663/2018 che ammettono il ricorso all’incidente di esecuzione avverso i provvedimenti pur non impugnabili del Giudice delegato.
NOTE
1. “I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l’applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia…”
2. “Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10”
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