IL DOPPIO BINARIO SI ASSOTTIGLIA: LA CASSAZIONE TORNA SULLE “CATEGORIE DI DELITTI” PER L’APPLICAZIONE DI UNA MISURA DI PREVENZIONE

LA CORTE DI CASSAZIONE PRECISA CHE UNA DIVERSA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA ACCERTAMENTO ASSOLUTORIO IN SEDE PENALE E ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE, OLTRE A LEDERE IL PRINCIPIO DI UNITARIETÀ E DI NON CONTRADDIZIONE DELL’ORDINAMENTO, SVILIREBBE INDEBITAMENTE LA PREGNANZA COGNITIVA DELL’ACCERTAMENTO PROPRIO DEL GIUDIZIO PENALE
LA VICENDA PROCESSUALE
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 182 pubblicata il 5 gennaio 2021, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal proposto e dai terzi interessati dall’applicazione di misure di prevenzione sia personale che patrimoniale, annullando il Decreto emesso dalla Corte d’Appello di Roma che confermava la misura della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno e la confisca dei beni intestati alla moglie del proposto, ai figli e a varie società così come emesso dal Tribunale di Latina sezione Misure di prevenzione.
Il ricorso, sia pur articolato su più motivi, invocava il vaglio della Suprema Corte in ordine alla corretta applicazione, ad opera dei giudici di merito, dei contenuti riferiti alla disposizione di cui all’art. 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 159/2011 (cd Codice Antimafia) così come definiti dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 24 del 2019 (su cui vds nostro intervento a questo link).
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Cassazione, operando una ricognizione dei temi concernenti la natura e la valenza degli elementi fattuali posti a sostegno del giudizio di pericolosità e del loro rapporto con gli accertamenti svolti con riguardo ad essi in sede penale, ribadisce che il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso in una prima fase di tipo “constatativo” e una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima.
In particolare, secondo la Corte, il Giudice della prevenzione deve preliminarmente operare una valutazione dei fatti storicamente apprezzabili così come riferiti al soggetto interessato dalla misura e sulla base di essi, definire la possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge; in tal modo definendo i limiti non della colpevolezza o innocenza del soggetto, bensì della sua pericolosità.
In sostanza, ribadisce la Suprema Corte, non si tratta di stabilire se il soggetto sia colpevole o non colpevole ma se sia pericoloso o non pericoloso in rapporto al suo precedente agire: cosicché con riferimento al soggetto indiziato di appartenere ad un organismo mafioso (categoria criminologica), l’insussistenza della prova di condotta partecipativa in senso stretto (c.d. Elemento psicologico) potrà escludere l’accertamento della responsabilità penale in sede di merito ma, nel contempo, potrà costituire, nel settore della pericolosità semplice, valido indice di contiguità mafiosa e far ritenere il soggetto pericoloso al punto da giustificare l’applicazione di una misura di prevenzione.
Al contrario – e qui sta il nocciolo della questione – laddove il fatto delittuoso riferito al proposto, sia coperto da giudicato di assoluzione, il Giudice della prevenzione non potrà ritenere in via autonoma – per effetto del c.d. doppio binario appunto – la rilevanza di quel fatto la cui antigiuridicità sia stata esclusa in sede di accertamento penale.
Come infatti ha precisato il giudice delle leggi, le categorie di delitto che possono essere assunte a presupposto della misura sono suscettibili di trovare concretizzazione in virtù di un triplice requisito: deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente dal soggetto; b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui; c) i quali a loro volta costituiscano o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unico reddito del soggetto o quantomeno una componente significativa di tale reddito.
Individuata la categoria di delitto entro cui sussumere la condotta del proposto, il giudice della prevenzione dovrà comunque arrestarsi in presenza di pronunce assolutorie (non dunque per pronunce solo in rito) riferite agli stessi fatti.
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