9:00 - 19:00

Dal Lunedì al Venerdì

FacebookTwitterLinkedin

Search

06 4782 3397

PIENA ATTENDIBILITA’ A FACEBOOK PER INDIVIDUARE IL COLPEVOLE

facebook

La Cassazione, con la recentissima sentenza n. 45090/2017 ha dato via libera all’identificazione del responsabile di reato, mediante i social network, ritenendola pienamente “attendibile”
E’ il caso di un uomo riconosciuto colpevole sia in primo grado che in appello dei contestati reati di concorso in rapina e porto d’armi.
Ricorrendo in cassazione, l’imputato lamentava carenza e illogicità della motivazione della Corte d’Appello in ordine al profilo della identificazione del soggetto agente quale autore della rapina occorsa ai danni della persona offesa. In particolare, l’imputato contestava la motivazione nella parte in cui i giudici di merito avevano ritenuto rituale e valida la propria identificazione mediante Facebook e senza alcun successivo riconoscimento, con la conseguenza che, a suo dire, non erano stati superati i profili di incertezza e di ragionevole dubbio circa la individuazione dell’imputato. Secondo la difesa dell’imputato l’identificazione mediante il social network non poteva considerarsi una ricognizione in senso tecnico in quanto non conforme agli artt. 213 e 214 c.p.p.
Appare appena il caso di rammentare, al mero fine della completezza espositiva che i citati articoli prevedono l’iter di ricognizione previsto a pena di nullità.
In particolare l’art. 23 c.p.p. prevede che, quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice, indicando nel verbale gli adempimenti e le dichiarazioni rese, invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull’attendibilità del riconoscimento.
Successivamente, sempre a pena di nullità è previsto, ai sensi dell’art. 214 c.p.p., allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell’abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest’ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest’ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
Nel caso in questione, tuttavia, la Cassazione è ferrea: il ricorso è inammissibile.
Il giudizio circa la rilevanza e l’attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono per giungere al proprio libero convincimento si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema e, comunque, in questo caso – come già sancito nella sentenza della stessa Corte n. 1326/1995 – “Il riconoscimento fotografico di persone, cui risulta riconducibile, il riconoscimento mediante Facebook, deve essere tenuto distinto dalla ricognizione personale prevista dall’art. 213 c.p.p. e, pertanto, a prescindere dalle procedure adottate, costituisce un mezzo di prova pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudice se adeguatamente motivato in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di controllo e di riscontro.”
@Produzione Riservata – Studio Legale Gelsomina Cimino

No Comments

Leave a Comment

Vai alla barra degli strumenti