GENITORE SOCIAL CONDANNATO A RIMUOVERE I TIK TOK DELLA FIGLIA MINORENNE

IL TRIBUNALE DI TRANI DECIDENDO SUL RECLAMO PROPOSTO DAL PADRE, CONTRARIO ALLA DIFFUSIONE DI VIDEO RITRAENTI LA FIGLIA DI 11 ANNI SUL PROFILO TIK TOK DELLA EX MOGLIE, HA ACCOLTO LA DOMANDA E CONDANNATO LA MADRE ALL’IMMEDIATA RIMOZIONE DEI VIDEO, VIETANDOLE LA FUTURA DIFFUSIONE SUI SOCIAL NETWORKS COMUNQUE DENOMINATI E NEI MASS MEDIA DELLE IMMAGINI, DELLE INFORMAZIONI E DI OGNI ALTRO DATO RELATIVO ALLA MINORE, IN ASSENZA DELL’ESPRESSO CONSENSO DEL PADRE.
LA VICENDA PROCESSUALE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. (c.d. Ricorso d’Urgenza) il padre formulava richiesta di rimozione dai social network ed inibizione di pubblicazione di immagini e video della figlia minore di anni 11, in quanto pubblicati senza il consenso del padre. Respinto il ricorso per un vizio procedurale, il padre formalizzava reclamo e il medesimo Tribunale in composizione collegiale, ritenuta l’ammissibilità dello stesso, accoglieva il gravame, ripercorrendo precedenti pronunce sia dello stesso organo giurisdizionale (vds Trib. Trani ord. 7.06.21) che di altri Tribunali (vds Ordinanza Trib. Mantova del 19.9.2017).
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE RESA CON ORDINANZA DEL 30 AGOSTO 2021
Secondo il Tribunale la condotta della madre integra violazione di plurime norme, nazionali, comunitarie ed internazionali: art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), artt. 1 e 16, 1° co. della Convenzione di New York del 20.11.1989 ratificata dall’Italia con L. n. 176/1991 (in particolare, l’art. 1 prevede l’applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto mentre l’art. 16 stabilisce che “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti“); art. 8 Reg. 679 /2016 (entrato in vigore il 25.5.2018) che considera l’ immagine fotografica dei figli dato personale, ai sensi del c.d. Codice della Privacy (e specificamente dell’art. 4, lett. a), b) c) D.Lgs n. 196/20039 e la sua diffusione integra un’interferenza nella vita privata, sicché nel caso di minori di anni sedici, è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore (art. 97 L.n. 633/41). In tale prospettiva, il legislatore italiano, all’art. 2 quinquies del D.Lgs. 101/2018 ha fissato il limite di età da applicare in Italia a 14 anni. D’altro canto, prosegue il Collegio, come precisato dalla giurisprudenza di merito, “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente” (cfr. Trib. Mantova, 19.9.2017). La madre veniva quindi condannata al pagamento in favore del padre, oltre che delle spese processuali, di una somma pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione nonché per ogni episodio di violazione dell’inibitoria.
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