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IL FURTO “SELF SERVICE” AI GRANDI MAGAZZINI

In tema di furto la recente Sentenza del Tribunale di Udine n. 37/2017 giunge a sussumere nella fattispecie di furto aggravato e continuato, la condotta di un uomo che con due accessi distinti presso un grande magazzino ha sottratto in primo luogo un paio di scarpe da ginnastica, strappandone i sigilli di protezione ed indossandole subito al fine di eludere i controlli; ed in secondo luogo un paio di anfibi, prelevandoli dallo scaffale per entrare in un camerino di prova e occultarli sotto il giubbotto dopo aver strappato i sigilli di protezione.
Il Tribunale richiamando gli oramai consolidati principi di diritto espressi dalla Suprema Corte evidenzia il perfezionamento di entrambe le condotte delittuose, giacché il momento consumativo del furto è ravvisabile all’atto dell’apprensione della merce, che si realizza certamente quando l’agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma anche prima allorchè la merce venga dall’agente nascosta in modo tale da predisporre le condizioni per passare alla cassa senza pagare. Ne deriva che ai fini del perfezionamento del delitto sono dunque irrilevanti sia il fatto che la res furtiva rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità di recupero della stessa, sia il criterio temporale, relativo alla durata del possesso in capo al responsabile, sia le modalità di custodia e trasporto della refurtiva. Peraltro le due condotte possono essere unificate sotto il vincolo della continuazione in quanto commesse senza effettiva soluzione di continuità.
Quanto alle aggravanti il Tribunale ravvisa le aggravanti previste dal secondo e settimo comma dell’art. 625 c.p.
Invero l’articolo 625 2° comma prevede un aumento della pena prevista per il furto allorquando “il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento”che secondo il ragionamento del Tribunale di Udine è un’aggravante ravvisabile nelle condotte del caso di specie in quanto: la rimozione dei sigilli posti a protezione delle calzature strumentale all’impossessamento della cosa configura l’aggravante della violenza sulle cose, così come l’espediente di indossare subito le scarpe ginniche delinea l’aggravante del mezzo fraudolento, in quanto è espressivo di una condotta idonea a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. Infine l’aggravante di cui al 625.7 comma, ossia l’aumento della pena prevista nel caso in cui la cosa sia esposta “per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede” e’ giustificata dall’assenza di una continuativa vigilanza sui beni sottratti, come avviene nei supermercati in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service”, in cui la vigilanza si connota come occasionale e/o a campione.
Ciò nonostante si fa osservare che la giurisprudenza in casi del tutto analoghi ha ritenuto l’occultamento della refurtiva al di sotto di un comune capo di abbigliamento non idoneo ad integrare l’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento, atteso che l’aggravante di cui al 625 n. 2 c.p. delinea una condotta , posta in essere nel corso dell’iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità , astuzia, scaltrezza, che non si ravvisa nel caso di specie, trattandosi di un banale, ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del bene (Cass. Pen. 10.03.2015 n. 16685). Peraltro, sembrano ricorrere i presupposti per riconoscere le attenuanti generiche in prevalenza delle aggravanti in considerazione del limitato valore della merce con conseguente riduzione della pena aumentata soltanto in ragione della continuità dei reati.
@Produzione Riservata – Studio Legale Gelsomina Cimino

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