DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA ED EVASIONE IVA: SE LA FRODE NON E’ GRAVE, LA PRESCRIZIONE E’ “BREVE”

La Corte di Cassazione è intervenuta di recente a delimitare l’efficacia temporale dei principi espressi con la celebre sent. 8.9.2015 resa nella causa C.105/14 dalla Corte di Giustizia, nota anche come Sentenza Taricco.
Quest’ultima interveniva sul dubbio, posto dal Tribunale di Cuneo, in ordine alla circostanza per cui, l’abbreviazione dei termini complessivi di prescrizione risultanti dalle modifiche al codice penale introdotte dalla legge n. 251/2005, ed in particolare la possibilità di estendere per le “frodi gravi” il termine base soltanto di un quarto , rendesse inaccettabile pervenire a una condanna che infligga sanzioni effettive e dissuasive entro la data in cui anche il più grave dei reati fosse caduto in prescrizione.
Ed invero la Corte Europea rilevava come la normativa italiana risultante dal combinato disposto degli articoli 160 e 161 c.p. è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti dall’art. 325 TFUE, il quale esige che i singoli Stati membri prevedano l’obbligo di sanzionare anche penalmente le violazioni agli interessi finanziari dell’Unione assimilandole a quelle della Repubblica e quindi di prevedere le medesime misure sanzionatorie per le frodi in materia di evasione IVA. Ne è derivato l’ordine, in ossequio al principio del primato del diritto dell’Unione, al giudice nazionale di disapplicare, se necessario le disposizioni nazionali che si pongano in contrasto con la piena efficacia delle norme del trattato, anche quando dalla disapplicazione e dal conseguente prolungamento della prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato.
Ciò nonostante la sentenza n. 31265/2017 della Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che l’applicazione dei principi affermati con la Sentenza Taricco presuppone l’esistenza di un procedimento penale riguardante “frodi gravi”, da intendersi con riferimento sia alle fattispecie espressamente connotate da fraudolenza , sia a quelle che pur non richiamando espressamente tale requisito della condotta siano dirette all’evasione dell’IVA la cui gravità va desunta da tutti i criteri previsti dall’art. 133, 1° co. c.p., che tiene conto non solo della gravità del danno ma anche della natura, della specie, dei mezzi, dell’oggetto, del tempo, del luogo e delle modalità dell’azione, nonché dell’elemento soggettivo.
In conclusione, per la Cassazione – innovando rispetto a quanto già ritenuto in passato, quando era stato accolto il diktat della Corte Europea e dato luogo ad applicazioni estensive circa il prolungamento del termine per l’estinzione del reato – per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false, non si interrompe la prescrizione, quando l’entità dell’IVA evasa non è rilevantissima e mancano comunque gli elementi a dimostrazione della gravità della condotta.
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