DONAZIONI SIMULATE: VIA LIBERA ALL’OPPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE

Con il decreto n. 5675/2017 la Corte d’Appello di Roma ha reso un’importante decisione in materia di donazioni.
La vicenda riguarda l’azione volta ad accertare che l’atto di divisione stipulato dal padre dell’attore e le sorelle di questi, con il quale gli stessi procedevano allo scioglimento della comunione tra loro esistente e alla contestuale divisione amichevole dei beni in essa ricompresi, era, in realtà, una donazione simulata.
Proposta l’azione, l’attore tentava successivamente di trascrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma l’atto stragiudiziale di opposizione ai sensi dell’art. 563 IV c.c., precedentemente notificato, avverso il medesimo atto di divisione.
Tuttavia, il Conservatore, sul rilievo che l’atto opposto non fosse una donazione, contrapponeva il proprio diniego alla trascrizione, sulla base della considerazione per cui, nel nostro sistema, sarebbe possibile solo di opporsi all’atto di donazione e non a qualsiasi atto, pur potenzialmente lesivo dei diritti dei legittimari.
Il richiedente proponeva quindi reclamo innanzi al Tribunale di Roma, il quale – richiamando il principio di “certezza dei rapporti giuridici” e citando il principio espresso dalla Corte di Cassazione (Sent. n. 11012/2013), secondo il quale nei casi di donazione simulata è proponibile l’opposizione solo se sia stata previamente esperita con successo l’azione di simulazione relativa, confermava quanto sostenuto dal Conservatore ed emetteva Decreto di rigetto.
Avverso il provvedimento del Tribunale di Roma, il reclamante opponeva Appello ex art. 739 e 742 bis davanti la Corte di Appello di Roma la quale dopo aver precisato che la Corte di Cassazione citata dal Tribunale (Sent. 11012/2013) non può essere considerata idonea a definire il caso di specie, poiché afferente a diverso thema decidendum, richiama gli istituti giuridici e la ratio legis sottesi al caso in esame, soffermandosi in particolare sulla riforma introdotta con la cosiddetta legge sulla competitività (L n. 80/2005).
L’art. 2 comma 4 novies della citata legge ha novellato in particolare gli artt. 561 e 563 c.c. in materia di azione di riduzione spettante al legittimario e, nello specifico, in materia di azione di restituzione, introducendo importanti modifiche nell’ambito del diritto successorio, ed attuando un contemperamento tra l’interesse del legittimario volto a veder rispettate le proprie pretese ereditarie e quello dei terzi aventi causa dal donatario a mantenere la stabilità del loro acquisto, ammettendo la possibilità per i legittimari di esperire azioni di tutela avverso atti lesivi del patrimonio del loro dante causa, immediatamente, a seguito della trascrizione degli stessi e non già, solo al momento dell’apertura della successione.
Alla luce di questi rilievi la Corte accoglie integralmente la linea difensiva di parte appellante ed emette una pronuncia di portata innovativa rispetto al diritto vivente, affermando il principio secondo il quale “L’impossibilità di trascrivere l’opposizione in presenza di un atto dispositivo che, sebbene stipulato in forza di un negozio nominalmente diverso, in realtà dissimuli una donazione, determina l’ingiusta conseguenza di veder sacrificate le aspettative dei prossimi congiunti del donante, i quali sarebbero di fatto privati del beneficio della sospensione di cui all’art. 563, c. 4 c.c.”.
La Corte ammette quindi, in definitiva, che il legittimario, il quale ritenga che l’atto posto in essere dal “futuro de cuius”, possa essere lesivo dei propri diritti ereditari, potrà tutelarsi immediatamente – senza quindi attendere l’apertura della successione – impugnando (nel termine massimo di venti anni dalla trascrizione del relativo atto lesivo) l’atto dispositivo ex art. 563, 4° comma c.c. e trascrivendo la relativa opposizione stragiudiziale, “essendo illogico attribuire ai futuri legittimari, la facoltà di opposizione agli atti di liberalità prima dell’apertura della successione, salvo poi negare agli stessi la legittimazione ad esperire le azione che si rilevano propedeutiche e strumentali all’esercizio del diritto stesso lasciando aperto il rischio di poter decadere da tale diritto per decorrenza del termine derivante da causa non imputabile al legittimario, vale a dire in ragione dei tempi del giudizio di simulazione che sono sottratti alla sfera di disponibilità del legittimario che agisce in simulazione”.
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