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IL DIRITTO DEL MINORE DI SCEGLIERE IL COGNOME

Con la sentenza emessa ieri la Corte di Cassazione (sent. n. 17139/2017) è intervenuta nuovamente ad affrontare la questione relativa alla scelta di cambiare cognome ove la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre. Nel caso in esame la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un padre il quale deduceva la violazione, da parte del Giudice di primo grado, dell’art. 262 c.c. in quanto ha rigettato la domanda volta ad attribuire il cognome paterno al minore.

La norma citata prevede invero che se la filiazione nei confronti del padre é stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.

Ciò nonostante la Corte ribadisce che i criteri di individuazione del cognome del minore riconosciuto in tempi diversi dai genitori, si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale , sicché la scelta del giudice è ampiamente discrezionale, con esclusione di qualsiasi automaticità e non può essere condizionata né dal favor per il patronimico, né per un prevalente rilievo della prima attribuzione, ma bensì deve far prevalere l’interesse del minore in relazione all’ambiente in cui è cresciuto sino al momento del riconoscimento da parte del padre.

Invero, prosegue la Corte, la ratio della norma non va individuata nell’esigenza di rendere la posizione del figlio nato fuori del matrimonio quanto più simile possibile a quello di figlio di coppia coniugata, ma in quella di garantire l’interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità.

La Suprema Corte sancendo che l’operato della Corte territoriale, la quale ha ritenuto, in seguito all’audizione del minore, di assecondarne la volontà e di provvedere nel senso di mantenere il solo cognome della madre, non ha applicato un principio diverso da quello del preminente interesse del minore al fine di evitare turbamenti e sofferenze, ha quindi ratificato la buona prassi invalsa presso i Tribunali territoriali di statuire in merito all’acquisizione del cognome successivamente all’audizione del minore.

Prassi peraltro adottata altresì dal Tribunale di Monza il quale ha recentemente statuito (sent. 2054 del 29.06.2017), in merito al caso -in cui lo Studio Legale Cimino è stato protagonista- di accertamento della paternità a seguito delle risultanze del test del DNA, in cui la minorenne è stata correttamente sentita in merito all’istanza di cambiamento del cognome.

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