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PER LA BAMBINA CHE CADE ACCIDENTALMENTE DALLA BICICLETTA E FINISCE IN UN BURRONE RISPONDE LA MINORE E NON IL COMUNE

Concorso di responsabilità ex art. 1227

LA CORTE DI CASSAZIONE ATTRIBUISCE VALORE DIRIMENTE AL CONCORSO DI RESPONSABILITÀ EX ART. 1227 c.c. PER LEGITTIMARE LA RIDUZIONE DELL’ENTITÀ DEL RISARCIMENTO DEI DANNI

LA VICENDA PROCESSUALE

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4178 del 19 febbraio 2020, ha cassato con rinvio la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Messina che aveva confermato la condanna del Comune al risarcimento dei danni patrimoniali e non, causati alla minore che, in presenza della madre, stava percorrendo in bicicletta, un viale in discesa, in prossimità della sua abitazione e, intoppando, era caduta in un burrone nascosto da fogliame.

Il Giudice distrettuale, confermando la decisione di prime cure, aveva condannato il Comune ex art. 2051 c.c. al risarcimento del danno biologico nella misura del 12% liquidato in ossequio alle tabelle milanesi.

Il Comune ricorreva in Cassazione per denunciare, fra l’altro, l’omesso esame di un fatto decisivo, consistito nella mancata prova circa l’esistenza del nesso causale tra la condotta della minore (perdita di controllo dalla bicicletta) e la relativa caduta nel burrone, imputabile alla omessa vigilanza ad opera del genitore o, finanche a colpa della stessa danneggiata.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La mancata considerazione della eventuale incidenza del comportamento colposo della vittima costituisce valido motivo di impugnazione, trattandosi di errata applicazione della norma dettata dall’art. 1227, comma 1, c.c., nella parte in cui viene considerata l’incidenza della condotta del danneggiato nella causazione dell’evento.

I Supremi Giudici sottolineano come, dal punto di vista civilistico, una condotta di tipo colposo può essere riferita al minore o all’incapace a prescindere dalla condotta tenuta da chi è preposto alla sua sorveglianza e dalla sua non imputabilità sotto il profilo giuridico. Se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la sua materiale condotta, alla produzione del danno, l’obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell’art. 1227 c.c. con valutazione ex officio, anche nel caso in cui la vittima – minore di età – sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto.

La Corte quindi precisa che l’espressione “fatto colposo” contemplata dal citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all’elemento psicologico della colpa, ma come sinonimo di un comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado, così di incidere sul nesso causale.

Alla Corte distrettuale in diversa composizione spetterà pertanto di ridimensionare l’entità del danno risarcitorio in considerazione del possibile concorso di colpa della vittima del fatto illecito, consistito nel difetto di manutenzione ad opera dell’Ente pubblico.

@Produzione Riservata – Studio Legale Gelsomina Cimino

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