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ALLE SEZIONI UNITE LA COMPATIBILITÀ TRA GRATUITO PATROCINIO E DISTRAZIONE DELLE SPESE

gratuito patrocinio

LA CORTE DI CASSAZIONE SI ORIENTA VERSO UNA SOLUZIONE DEFINITIVA DELLA QUESTIONE CIRCA LA COMPATIBILITÀ FRA IL GRATUITO PATROCINIO E LA DISTRAZIONE DELLE SPESE. LA SECONDA SEZIONE CIVILE CON L’ORDINANZA N. 1988 DEL 29.01.2020 HA INFATTI RIMESSO IL PROCEDIMENTO AL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE PER L’EVENTUALE RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE CIVILI.

La vicenda trae origine dal rigetto, ad opera del Tribunale di Napoli, della richiesta presentata da un avvocato di vedersi liquidare il proprio compenso ai sensi dell’articolo 82 del d.p.r. 115/ 2002 allorquando aveva già ottenuto, in fase di incardinamento dell’azione giudiziaria, l’ammissione provvisoria, per il proprio assistito, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Sicché il Tribunale, con la medesima pronuncia con la quale rigettava la richiesta di distrazione delle spese, revocava altresì l’ammissione provvisoria al beneficio del patrocinio gratuito.

LA RATIO DEI DUE ISTITUTI

Con l’ammissione al patrocinio, sono assunte dallo Stato, attraverso il meccanismo della anticipazione e della prenotazione a debito, tutte le spese elencate all’articolo 131 del d.p.r. 115/2002 che comprendono non solo le spese e gli onorari del difensore, ma la generalità dei costi del processo, compresi quelli relativi agli ausiliari del giudice e consulenti tecnici di parte, e questo indipendentemente dall’esito della lite (secondo l’articolo 85 del d.p.r. citato, “il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo”).

L’istituto della distrazione delle spese, già disciplinato dal codice di rito del 1865 (l’articolo 373 disponeva che “i procuratori possono domandare che la condanna al pagamento delle spese sia pronunciata al loro favore, per quella parte che dichiareranno di avere anticipato”), a sua volta ispirato all’articolo 133 del codice napoleonico del 1806, prevede invece che ”il difensore con procura può chiedere al giudice che, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in suo favore e degli altri difensori, gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipate” (articolo 93 c.p.c.).

L’ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA

Il prevalente orientamento giurisprudenziale è stato nel senso che “l’eventuale richiesta di distrazione, essendo diretta a far valere una situazione nella quale la parte ha già trovato chi anticipa per essa le spese e non pretende l’onorario, costituisce una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato e preclude la possibilità di fruire di tale assistenza, senza che sia rilevante l’anteriorità o meno del decreto sull’ammissione a siffatto patrocinio” (Cass. Lav 3901/1983; 257/1984)

In un’altra più recente pronuncia, la Cassazione ha affermato che “l’ammissione al gratuito patrocinio esclude ogni rapporto di incarico professionale tra le parti e il difensore sia in caso di vittoria sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato, con la conseguenza della incompatibilità fra detto rapporto e quello di mandato professionale” cosicché, laddove il difensore richieda la distrazione di spese ed onorari in suo favore, l’ammissione al gratuito patrocinio deve intendersi implicitamente revocata (Cass. 5232/2018).

Anche il Consiglio Nazionale Forense con due pronunce del 2018 ha affermato la sanzionabilità del comportamento dell’avvocato che si sia dichiarato distrattario a fronte dell’avvenuta ammissione al patrocinio statale del proprio cliente, instaurando “a proprio favore un doppio canale di liquidazione proporzionalmente idoneo a pregiudicare la parte assistita”

LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE

A monte della questione portata all’attenzione del Primo Presidente della Corte di Cassazione, vi è la considerazione per cui tra i due istituti, per quanto assimilabili sotto il profilo di voler favorire l’accesso alla giustizia da parte di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro disponibilità finanziaria, essi si differenziano per il loro diverso raggio di azione:

  • L’istituto della distrazione è limitato alle spese che il difensore abbia anticipato – senza che necessariamente tra spese anticipate e tutte le spese necessarie vi sia coincidenza – e agli onorari non riscossi;
  • La parte assistita può avvantaggiarsi della distrazione delle spese solo laddove risulti vittoriosa mentre, in caso di soccombenza o comunque in caso di compensazione delle spese, il difensore chiederà le spese e gli onorari al proprio assistito;
  • La distrazione delle spese infine, si basa sulla semplice dichiarazione del difensore che, pertanto, non potrà formare oggetto di contestazione da parte del cliente né da parte avversaria nè ancora, da parte del giudice, trovando la sua giustificazione nella funzione cui il difensore assolve.
  • D’altro canto, se in caso di vittoria, la contemporanea richiesta di distrazione delle spese e patrocinio gratuito, non lascerebbe comunque l’avvocato a mani vuote, pur laddove venga revocata l’originaria ammissione al patrocinio gratuito; in caso di soccombenza, la revoca del patrocinio, lascerebbe il difensore totalmente insoddisfatto e con le spese interamente a suo carico;
  • Dal lato della parte assistita, parimenti, in caso di soccombenza e pur versando nelle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, sarebbe costretta a farsi carico quanto meno delle spese anticipate dal difensore oltre alle spese liquidate dal Giudice in favore della parte vittoriosa.

Una presa di posizione, coerente con i principi costituzionali di difesa e accesso alla giustizia, ad opera delle Sezioni Unite, appare, in definitiva, come altamente auspicabile.

@Produzione Riservata – Studio Legale Gelsomina Cimino

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