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Le misure adottate dal decreto liquidità (Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 in via di conversione) si fissano, nel loro scheletro essenziale, su due poli cardinali: il diretto coinvolgimento delle Banche, quali prestatori di danaro; la partecipazione, pure diretta, dello Stato (per il tramite, a seconda dei casi, di Sace o del Fondo di garanzie per le PMI), che “garantisce” l’esposizione debitoria in modo parziale e/o totale.

L’obiettivo dichiarato (art. 1) è quello di far fronte alla crisi economica derivata dalla Pandemia da Covid-19 e ai provvedimenti messi in campo per contrastarla, di sospensione e/o di riduzione dell’attività economica, sia di produzione che di consumo.

Nel contesto di una crisi economica così profonda e distribuita sul mercato, qual è quella attuale, la crescita del bisogno di credito risulta profondamente diffusa, ponendosi come strumento di sopravvivenza della propria operatività.

Eppure, nonostante la norma sia efficace ormai da alcune settimane, permangono difficoltà e dubbi applicativi tra i potenziali beneficiari della misura.

Alcuni di questi dubbi riguardano specifici aspetti dell’operatività degli istituti di credito che continuano ad operare una valutazione creditizia che spesso rende la ratio sottesa all’intervento statale, come assolutamente inefficace, aggravando sempre più la posizione del piccolo imprenditore colpito dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.

Lo studio legale dell’avv. Gelsomina Cimino ritiene che alcuna valutazione le banche possano operare in ordine alla solvibilità del piccolo imprenditore o professionista che essendosi visto direttamente colpire dalle misure governative che hanno inciso sulla sua produttività, si veda costretto a ricorrere al finanziamento garantito dal fondo PMI.

Il rifiuto della banca motivato da una valutazione creditizia circa la solvibilità del destinatario è pertanto illegittimo e merita di essere sanzionato con un’azione diretta che accerti l’obbligo della banca a concedere il finanziamento previsto dal decreto liquidità al ricorrere delle condizioni ivi previste.

Lo Studio Legale dell’avv. Gelsomina CIMINO, dopo aver preso atto delle difficoltà incontrate da piccoli e medi operatori economici, sta valutando di avviare una class action contro il mancato riconoscimento della tutela finanziaria in ragione di una “valutazione creditizia” che le Banche, ad onta della disposizione normativa (“l’intervento…. è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.” Art. 13 D.L. cit) ritengono arbitrariamente di operare.

Se ritieni di essere stato leso nei Tuoi diritti, compila il seguente Form e, senza alcun impegno, sarai ricontattato per una consulenza gratuita.

Anche Tu potrai così essere tra i protagonisti della lotta contro l’abuso di potere delle Banche.

Ti aspettiamo

 

Lo staff dello Studio Legale Cimino

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