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Le annotazioni effettuate presso il casellario informatico tenuto da ANAC

Si tratta del casellario istituito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del Dlgs n. 163 del 2006 il quale costituisce una vera e propria banca-dati di tutte le imprese che hanno partecipato ad appalti pubblici e che, essendo costantemente aggiornato a opera delle stesse amministrazioni aggiudicatrici ovvero delle Soa (società-organismi di attestazione) ovvero dell’Autorità Anti-corruzione, consente di offrire notizie ad ampio raggio sulla vita e sull’attività degli operatori economici proprio al fine di agevolare i successivi controlli rimessi, in sede di gara, alle amministrazioni banditrici. Nell’ambito delle tre macro-sezioni del casellario, contenenti i dati – rispettivamente – per l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi, trovano spazio (per ciò che a noi in questa sede interessa) anche le notizie relative agli «episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro» (così, ad esempio, l’articolo 8, comma 2, lettera p), del Dpr n. 207 del 2010), notizie che sono di volta in volta inserite dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’esecuzione degli appalti da loro banditi. In questo modo, pertanto, mediante una semplice consultazione del casellario, le stazioni appaltanti possono venire a conoscenza dei pregressi episodi di inadempienza contrattuale di una singola impresa, ai fini di compiere la valutazione sul requisito di affidabilità ex articolo 38, lettera f), del (vecchio) codice.
Proprio con riferimento a tali episodi che possono comportare l’esclusione dell’Operatore Economico dalla partecipazione a qualsiasi gara, per un determinato periodo di tempo, è intervenuta una Deliberazione dell’ANAC che ha circoscritto il potere/dovere della Stazione Appaltante di eseguire le predette segnalazioni che potrebbero comportare l’applicazione della sanzione più grave.
Oltre infatti a soffermarsi sulla necessità che sussistano, perché venga a delinearsi la fattispecie sanzionatoria, gli elementi soggettivi del dolo o per lo meno della colpa grave, l’ANAC ha precisato che compete sempre alla Stazione Appaltante verificare “sin dall’inizio” la sussistenza, in capo all’impresa partecipante, di quei requisiti ritenuti validi a pena di nullità.
La decisione consultabile nell’area “I Nostri successi” del sito costituisce un vero baluardo nella delimitazione dei poteri delle Stazioni Appaltanti nell’ambito dei rapporti con le Imprese in gara, in linea con quelle che sono le novità introdotte, sul punto, dal nuovo codice che all’articolo 80, nell’introdurre il concetto di «gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità», determina, rispetto a prima, una certa limitazione, a carico della stazione appaltante, della possibilità di dimostrare l’inaffidabilità dell’operatore.
Produzione Riservata – Studio Legale Gelsomina Cimino

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