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IL COLLEGIO SINDACALE RISPONDE DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE ANCHE A TITOLO DI MERO CONCORSO OMISSIVO

bancarotta fraudelenta patrimoniale

LA CORTE DI CASSAZIONE PRECISA INFATTI CHE PER LA CONFIGURABILITÀ DELLA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI EX ART. 2407, comma 2, c.p.c. “PER I FATTI O LE OMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI, QUANDO IL DANNO NON SI SAREBBE PRODOTTO SE ESSI AVESSERO VIGILATO IN CONFORMITÀ DEGLI OBBLIGHI DELLA LORO CARICA”, NON È RICHIESTA L’INDIVIDUAZIONE DI SPECIFICI COMPORTAMENTI CHE SI PONGANO ESPRESSAMENTE IN CONTRASTO CON TALI DOVERI, MA È SUFFICIENTE CHE ESSI NON ABBIANO RILEVATO UNA MACROSCOPICA VIOLAZIONE O, COMUNQUE, NON ABBIANO IN ALCUN MODO REAGITO DI FRONTE AD ATTI DI DUBBIA LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ, COSÌ DA NON ASSOLVERE L’INCARICO CON DILIGENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE, EVENTUALMENTE ANCHE SEGNALANDO ALL’ASSEMBLEA LE IRREGOLARITÀ DI GESTIONE RISCONTRATE

LA VICENDA PROCESSUALE

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 156 pubblicata il 5 gennaio 2021,  ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dagli imputati nei cui confronti la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la condanna di primo grado per la bancarotta fraudolenta patrimoniale loro ascritta, commessa nella qualità di componenti del Collegio Sindacale di una società dichiarata fallita.

In particolare la contestazione riguardava la condotta di distrazione avente ad oggetto il conferimento di tre complessi immobiliari di proprietà della società fallita ad una società facente parte dello stesso Gruppo, a fronte del riconoscimento in favore della cedente di una partecipazione nel capitale sociale della cessionaria.

Tale partecipazione societaria tuttavia, non avrebbe avuto alcun effetto satisfattivo poiché, a parte l’enorme svalutazione del valore patrimoniale del complesso immobiliare ceduto, essa sarebbe poi stata successivamente ceduta ad altra società che vantava crediti nei confronti della fallita cedente, di valore nominale ben superiore al valore delle quote acquisite.

A complicare la posizione degli imputati sindaci, la circostanza che essi fossero membri del Collegio sindacale non solo della fallita ma anche dell’ultima società che di fatto aveva conseguito un utile dall’intera operazione; cosicché la Corte ha potuto legittimamente ritenere che essi ben sapessero della funzionalizzazione di tale duplice cessione alla operazione di compensazione.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Cassazione, con ragionamento lineare, richiamando il principio sancito dall’art. 2403 c.c. ha precisato che i poteri-doveri dei sindaci delle società di capitali non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale. Ciò comporta ulteriormente che la loro responsabilità penale è stata correttamente ravvisata a titolo di concorso omissivo secondo il disposto di cui all’articolo 40 comma 2, c.p., ossia sotto il profilo della violazione del dovere giuridico di controllo che inerisce alla loro funzione sul piano della causalità, tra il non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire ed il cagionarlo.

Controllo che non può ritenersi circoscritto all’ operato degli amministratori ma, deve intendersi esteso a tutta l’attività sociale con funzioni di tutela non solo l’interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali.

@Produzione Riservata – Studio Legale Gelsomina Cimino

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