L’AGGIUNTA DEL COGNOME MATERNO: ANCORA LIMITI ALLA BIGENITORIALITA’

Con la Sentenza n.11410/2018 il Tar del Lazio si è pronunciato sul ricorso proposto dalla madre di un minore al fine di ottenere l’annullamento del decreto del prefetto della provincia di Rieti con cui era stata respinta l’istanza volta ad ottenere l’aggiunta del cognome materno al cognome paterno, in favore del figlio minore, cui, peraltro, si era formalmente opposto il padre dello stesso.
A sostegno del ricorso, la ricorrente aveva proposto 3 distinti motivi di diritto alla bigenitorialità:
- Carenza, illogicità e difetto di motivazione oltreché sviamento di potere, in quanto l’amministrazione non avrebbe consentito alla ricorrente di conoscere le ragioni di opposizione dell’altro genitore.
- Erroneità ed illogicità della motivazione per violazione dell’art. 89 D.P.R. 3696/2011, nella lettura costituzionalmente orientata offerta dalla Consulta nella decisione n. 61/2006.
- Erroneità della motivazione nella misura in cui ha ritenuto indispensabile il consenso dell’altro genitore, come disposto dalla circolare n. 15/2008.
Il Tar del Lazio, nel ritenere infondato il ricorso ha osservato che il nostro ordinamento, all’art. 6 c.c. riconosce il diritto al nome, nel binomio comprensivo del prenome e del cognome, un fondamento dell’identità personale, consentendo “cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, nei soli casi e con le formalità previste dalla legge ordinaria”, e nei modi previsti dall’art. 89 D.P.R. 396/2000, ovvero mediante domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce, esponendo le ragioni poste a fondamento della richiesta.
Ciò posto, secondo la giurisprudenza amministrativa la domanda può essere sostenuta da intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità ed alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale; purtuttavia il diniego ministeriale di autorizzazione al mutamento di nome costituisce provvedimento discrezionale, e come tale, sindacabile solamente sotto il limitato profilo della manifesta irragionevolezza delle argomentazioni offerte o del difetto di motivazione
Nel caso di specie, il Tar ha ritenuto che il provvedimento di diniego, motivato sulla base dell’opposizione del padre, non fosse affetto da alcun vizio manifesto, anche tenendo conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 286/2016, secondo la quale, negare alla madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome, nonché la possibilità per il figlio di essere identificato anche con il cognome della madre, pregiudica il diritto all’identità personale del minore e costituisce un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare.
Ed invero, secondo il Tar, i principi espressi dalla Corte Costituzionale, non sarebbero immediatamente applicabili al caso in esame, poiché difetterebbe il consenso fra i genitori.
Sul punto, prosegue il Tar, si deve avere riguardo alla norma dettata dall’art. 320 c.c. sulla rappresentanza e amministrazione dei beni dei figli, secondo cui i genitori esercitano “congiuntamente” i poteri di rappresentanza dei figli “in tutti gli atti civili”.
Ciò posto, atteso che la richiesta di modifica del cognome del figlio minore integra un “atto civile”, può essere presentata dai genitori solo nell’esercizio della rappresentanza legale, per il quale deve ritenersi imprescindibile il consenso di entrambi i genitori, fatto salvo solo il caso – che qui non ricorre- in cui uno di essi sia stato privato della responsabilità genitoriale.
In caso di disaccordo, invece, ai sensi dell’art. 320, 2 co. c.c. troverà applicazione l’art. 316 c.c., che per l’ipotesi di contrasto su questioni di particolare importanza prevede la possibilità, per ciascuno dei genitori di ricorrere senza formalità al giudice civile.
Ne deriva che alcuna censura può essere mossa avverso il gravato provvedimento di diniego, sia sotto il profilo dello sviamento del potere che dell’illogicità ed erroneità della motivazione, sollevate con il primo e il secondo motivo di ricorso, in quanto in presenza di disaccordo tra i coniugi non è il prefetto l’autorità competente a decidere bensì, come detto l’autorità giudiziaria.
Quanto infine al terzo motivo di ricorso esso è privo di alcun fondamento in quanto la circolare ministeriale n. 15/2008 prevede espressamente la possibilità di presentare l’istanza di cambiamento del cognome per conto del minorenne, ribadendo che la stessa può essere presentata da entrambi i genitori in quanto esercenti la potestà genitoriale, o anche da uno dei due “purché detta istanza sia accompagnata dal consenso dell’altro genitore”.
Ne deriva, conseguentemente che, sono solo due le ipotesi eccezionali per le quali l’istanza presentata da uno solo dei due coniugi può essere positivamente valutata dal Prefetto, ossia l’ipotesi di perdita della potestà genitoriale da parte dell’altro, e l’ipotesi di istanza motivata sulla base di “peculiari circostanze familiari, adeguatamente comprovate, e tali da arrecare pregiudizio o danno al minore.
Nel caso in esame, conclude il Tar, con decreto legittimamente motivato, il Prefetto ha ritenuto che la mera circostanza dell’esistenza di una situazione conflittuale tra i genitori del minore non rientrasse in alcuna delle suddette ipotesi eccezionali.
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