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AFFIDAMENTO CONDIVISO: SE I GENITORI VIVONO LONTANO, PREVALE L’INTERESSE DEI FIGLI

affidamento condiviso

LA CORTE DI CASSAZIONE CON L’ORDINANZA PUBBLICATA IERI PUNTUALIZZA CHE LA DISTANZA ESISTENTE “FRA I LUOGHI DI VITA DEI GENITORI” IMPONE AL MINORE DI SOPPORTARE “TEMPI E SACRIFICI DI VIAGGIO TALI DA COMPROMETTERNE GLI STUDI, IL RIPOSO E LA VITA DI RELAZIONE”

LA VICENDA PROCESSUALE

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 19323 del 17 settembre 2020 rigetta il ricorso presentato da un papà avverso la pronuncia della Corte d’Appello che riformando una decisione di primo grado, ha modificato il regime di collocamento del minore, ravvisandone l’opportunità sia in funzione dell’interesse del minore, il quale deve poter far fronte agli impegni scolastici con la massima serenità e con i giusti tempi di riposo, sia per consentire di sviluppare la sua vita di relazione, che si traduce in impegni extrascolastici e sportivi nel luogo ove è residente.

Nella specie, la Corte d’Appello, a rettifica delle disposizioni adottate in sede di affidamento, ha statuito che il minore trascorra con il genitore che vive lontano dal luogo di residenza, sia pur nell’ambito della stessa città, i fine settimana alternati e un unico pernotto infrasettimanale ogni quindici giorni.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Cassazione, con ragionamento lineare, pur confermando che l’affidamento condiviso sia la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, ha affermato il principio per cui, in tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo.

E allora, se è vero che il principio della bigenitorialità vorrebbe che i figli possano trascorrere con i genitori separati, tempi tendenzialmente paritari, è anche vero che ciò non può e non deve influire sulla crescita serena e armoniosa del figlio che, pertanto, in presenza di ragioni ostative (come, nel caso di specie, la distanza esistente fra i luoghi di vita dei genitori che impone al minore di sopportare tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione) trascorrerà più tempo con il genitore presso cui è residente e dove si svolge abitualmente la sua vita scolastica e di relazione.

@Produzione Riservata – Studio Legale Gelsomina Cimino

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