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ABBANDONO DI INCAPACE: NON BASTA LA COLPA

abbandono di incapace

Sul un caso di abbandono di incapace, con la sentenza n. 702 pronunciata lo scorso 15 maggio la prima sezione penale del tribunale di Bari ha assolto il papà di un bambino di quattro anni, imputato del reato di cui all’art. 591 c.p., poiché lo stesso era stato notato dai Carabinieri di Alberobello percorrere un marciapiede senza scarpe e privo di appositi indumenti per proteggersi dal freddo.

In dette circostanze il bambino riferiva di essere uscito per recarsi presso la casa della madre che viveva separata dal padre, con il quale aveva trascorso la domenica, in conformità agli accordi circa le condizioni di visita intervenuti nell’ambito della separazione coniugale.

Dalle dichiarazioni dell’imputato e dalle dichiarazioni dei testi assunte nel corso dell’istruttoria, emergeva che lo stesso imputato aveva trascorso quella domenica con il figlioletto, in un bosco ove, giocando, le sue scarpe si erano sporcate di terra; emergeva altresì che, una volta rincasati, egli aveva lavato le scarpe, le quali erano state appoggiate su un termosifone nell’attesa che si asciugassero. Padre e figlio avevano deciso, poi, di guardare un po’ di televisione e stanchi, si erano addormentati. Il bambino, svegliatosi, decideva di uscire da solo per recarsi a casa della madre, non molto distante da quella del padre. Destatosi dal sonno, e resosi conto dell’assenza del figlioletto, l’imputato aveva poi allertato la moglie.

Alla luce delle circostanze emerse, il Tribunale, ha ribadito, in primis, che l’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche, meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo.

Ed ha concluso osservando che, nel caso di specie, fuor di dubbio è la sussistenza del dovere di cura e custodia in capo all’imputato, il quale aveva l’obbligo giuridico di vigilare sul figlio nel tempo di affidamento concordato con la madre del bambino. Ciò che manca, tuttavia, è l’elemento psicologico richiesto dalla norma rappresentato dalla coscienza di abbandonare la persona minore o incapace, essendo consapevoli del pericolo afferente l’incolumità fisica della stessa, con il determinarsi di una situazione di pericolo, ancorché soltanto potenziale. Ed invero, secondo il Tribunale, l’imputato verserebbe al più in colpa, e in particolare, in imprudenza e negligenza per essersi addormentato e non aver predisposto le cautele necessarie atte ad evitare che il figlio potesse uscire di casa da solo e pertanto da assolvere perché il fatto non costituisce reato.

Produzione Riservata – Studio legale Cimino

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